D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni: differenze tra le versioni

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7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato F, ove giustificato.
8. I diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.
9. L'Autorità può modificare le condizioni previste per le licenze individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata.</br>
10. Per il rilascio delle licenze individuali può essere previsto, in particolare nei casi di licitazione:</br>
a ) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare;</br> tale società deve essere di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;</br>
b ) che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione.
11. Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra l'Autorità ed il titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.
12. Qualora un'impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, l'Autorità non concede la licenza individuale, dandone comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni.</br>
13. L'Autorità per rilasciare una licenza individuale:</br>
a ) utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente;</br>
b ) fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica al richiedente il provvedimento adottato sulla domanda al più presto e comunque non oltre sei settimane della ricezione della medesima. Tale limite di tempo è prorogato fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione i termini possono essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non pregiudicano quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso di specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti;</br>
c ) nel caso di procedure di licitazione sottopone al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria.</br>
14. E' facoltà dell'Autorità di limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 2. Fintantoché vi sono frequenze disponibili, l'Autorità è tenuta a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.</br>
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, l'Autorità:</br>
a ) opera al fine di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;</br>
b ) pubblica la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone le ragioni;</br>
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d ) sollecita, se del caso, la presentazione di domande di licenze individuali;</br>
e ) permette alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui limiti previsti;</br>
f ) adotta criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionali.</br>
16. In particolare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni relative alle licenze individuali:</br>
a ) non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso di sistemi accessibili al pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali;</br>
b ) devono garantire per i gestori delle reti mobili un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;</br>
c ) non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate;</br>
d ) consentono l'abbinamento di tecnologie per sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva.</br>
17. Fatto salvo il disposto dei commi 11 e 16, le licenze individuali relative ai servizi di comunicazioni mobili e personali comportano, tra l'altro, i seguenti obblighi:
a ) dare avvio al servizio, entro il termine indicato dall'Autorità, assicurando con la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva certificazione da parte dell'Autorità e sotto la propria responsabilità, la copertura del territorio e della popolazione eventualmente determinata;</br>
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e ) rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;</br>
f ) corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, aggiuntivo rispetto al contributo previsto al successivo comma 21;</br>
g ) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella licenza, corrispondere le penalità che saranno determinate nella predetta licenza.</br>
18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, l'Autorità può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L'Autorità offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dall'Autorità, questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, l'Autorità, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione.
19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorità prende immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l'Autorità offre successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all'interferenza indesiderata.</br>
20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di tale contributo è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).</br>
21. In caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà dell'Autorità imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare della necessita di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della competitività. La misura dei contributi è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed incoerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).</br>
22. Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di telecomunicazioni, l'Autorità, non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta, adotta condizioni transitorie anche ai fini del rilascio di autorizzazioni provvisorie o respinge la richiesta e informa l'impresa interessata delle proprie ragioni. Non appena possibile, sono stabilite le condizioni definitive o sono indicate le ragioni del rifiuto.</br>
23. Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;</br> è disposto l'inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.</br>
24. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni e ad installare o fornire reti di telecomunicazioni.</br>
25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.</br>
26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché attengano all'installazione di reti di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.</br>
27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni.</br>
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1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione ad altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.
2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza e da condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.</br>
3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacita di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.</br>
4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.</br>
5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo il disposta dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art.6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.
 
Art. 10.
Qualità dei servizi - Prestazioni supplementari
 
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici accessibili al pubblico è tenuto, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità e comunque previa comunicazione a quest'ultima, a fissare e pubblicare contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio una relazione contenente quanto indicato nell'allegato H, nonché gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualità del servizio. In rapporto a tali obiettivi l'organismo deve pubblicare annualmente anche le definizioni inerenti ai suddetti parametri di qualità del servizio, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni. L'Autorità ha facoltà di effettuare o disporre i controlli necessari, nonché di rivedere almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misurazione e gli obiettivi.</br>
2. Ogni organismo di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia vocale è tenuto a fornire, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14.
32. Ogni organismo di telecomunicazioni puòche offre il servizio di telefonia vocale è tenuto a fornire, icompatibilmente servizicon la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, punto 21, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14, anche mediante la stipula di accordi commerciali con altri organismi e, se del caso, con altri soggetti che forniscono il servizio o la prestazione supplementare, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.</br>
3. Ogni organismo di telecomunicazioni può fornire i servizi e le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, punto 2, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art.14, anche mediante la stipula di accordi commerciali con altri organismi e, se del caso, con altri soggetti che forniscono il servizio o la prestazione supplementare, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.</br>
4. L'Autorità provvede affinché le date proposte per l'introduzione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 3 e di ulteriori nuove prestazioni supplementari vengano fissate e pubblicate, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), su proposta degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto del grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione.</br>
5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione e dalla pubblicazione della propria carta dei servizi.</br>
6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente.
 
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Numerazione
 
1. L'Autorità definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire un'effettiva concorrenza attraverso l'assegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nei rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2.</br>
2. L'Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorità.</br>
3. Ogni organismo di telecomunicazioni cui è stata attribuita una serie di numeri è tenuto a non operare indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione dei numeri o serie di numeri è fatta dall'Autorità su richiesta degli operatori di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell'art.2, comma 3 e dell'art. 6 previa corresponsione di un apposito contributo. Con provvedimento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicare ai sensi dell'art.19, comma 3, lettera b), l'Autorità determina l'importo di tale apposito contributo e le modalità e le condizioni di pagamento. Tale apposito contributo è finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri nonché delle attività di controllo ad essa relative.
4. L'Autorità predispone immediatamente uno studio finalizzato a garantire la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine, l'Autorità provvede a censire i numeri disponibili sulla base del piano di numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente ad oggi non utilizzati all'interno dei distretti telefonici esistenti, anche al fine di garantire la immediata disponibilità di archi di numerazione. L'Autorità si adopera affinché il nuovo piano di numerazione nazionale sia definito immediatamente ed assicura che venga realizzato senza indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1999. A tale scopo è costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti al riguardo richiesti.
5. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, l'Autorità rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi del settore in Europa.</br>
6. L'Autorità dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obbiettive per l'uso di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di addebito a chiosco, i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire, al più tardi entro l'1 gennaio 1998, l'effettiva applicazione della funzione di selezione dell'operatore (easy access). L'Autorità entro l'1 gennaio 2000 promuove condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive per consentire l'effettiva applicazione della funzione di preselezione dell'operatore (equal access).</br>
7. L'Autorità promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del piano di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).
8. Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più brevi possibili, all'introduzione della portabilità del numero affinché gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati entro l'1 gennaio 2001.