D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige: differenze tra le versioni

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Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilita' 1997 - 1999, l'ANAS provvede, altresi', al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997 - 1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalita' di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilita' dell'ANAS.</br>
Agli adempimenti attuativi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.".
[[Categoria:Decreti legislativi]]
 
[[Categoria:Norme 1992]]
 
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