D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - Orario di lavoro (testo originario): differenze tra le versioni

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1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cosi’ come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro.
 
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: </br>
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attivita’ o delle sue funzioni:</br>
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;</br>
c) "lavoro straordinario": e’ il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro cosi’ come definito all’articolo 3;</br>
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;</br>
e) "lavoratore notturno":</br>
*1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;</br>
*2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo e’ riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;</br>
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo’ essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita’ per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;</br>
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;</br>
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;</br>
i) "lavoro offshore": l’attivita’ svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonche’ le attivita’ di immersione collegate a tali attivita’, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;</br>
l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e’ espressa in unita’ di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;</br>
m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative.
 
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3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e’ ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
 
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e’ inoltre ammesso in relazione a:</br>
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilita’ di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; </br>
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;</br>
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivita’ produttiva, nonche’ allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
 
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1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7.
 
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:</br>
a) le attivita’ di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;</br>
b) le attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attivita’ discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attivita’ connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuita’ e la regolarita’ del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 4.
 
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo’ essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo’ essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attivita’ aventi le seguenti caratteristiche:</br>
a) operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni a combustione o a energia elettrica per l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuita’ della combustione ed operazioni collegate, nonche’ attivita’ industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;</br>
b) attivita’ industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;</br>
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu’ di 3 mesi all’anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attivita’ con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;</br>
d) i servizi ed attivita’ il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettivita’ ovvero sia di pubblica utilita’;
e) attivita’ che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensita’ di capitali o ad alta tecnologia;</br>
f) attivita’ di cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;</br>
g) attivita’ indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
 
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1. L’inidoneita’ al lavoro notturno puo’ essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
 
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. E’ in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta’ del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:</br>
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta’ inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;</br>
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta’ inferiore a dodici anni;</br>
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
 
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Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario
 
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell’orario di cui all’articolo 3:v
a) le fattispecie previste dall’articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;</br>
b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;</br>
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;</br>
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;</br>
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;</br>
g) gli operai agricoli a tempo determinato;</br>
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonche’ quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;</br>
i) il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attivita’ di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonche’ alle attivita’ produttive delle agenzie di stampa;</br>
l) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;</br>
m) i lavori di cui all’articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;
n) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuita’ del servizio, nei settori appresso indicati:</br>
1 personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonche’ personale dipendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
2 personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, </br>distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;
3 personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;</br>
4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall’autorita’ giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;</br>
o) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
p) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
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1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente piu’ rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.
 
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu’ rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:</br>
a) alle attivita’ caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;</br>
b) alle attivita’ di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessita’ di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;</br>
c) alle attivita’ caratterizzate dalla necessita’ di assicurare la continuita’ del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:</br>
*1) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attivita’ dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
*2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;</br>
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua e dell’elettricita’, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;</br>
5) di industrie in cui il lavoro non puo’ essere interrotto per ragioni tecniche;</br>
6) di attivita’ di ricerca e sviluppo;</br>
7) dell’agricoltura;</br>
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell’articolo 10 comma 1, numero 14), 2^ periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</br>
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita’, e in particolare:</br>
*1) nell’agricoltura;</br>
*2) nel turismo;</br>
*3) nei servizi postali;</br>
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:</br>
*1) per le attivita’ discontinue;
*2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
*3) per le attivita’ connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarita’ del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;</br>
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
 
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puo’ derogare alla disciplina di cui all’articolo 7:</br>
a) per l’attivita’ di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non puo’ usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;</br>
b) per le attivita’ caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attivita’ di pulizie.
 
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
 
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attivita’ esercitata, non e’ misurata o predeterminata o puo’ essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:</br>
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;</br>
b) di manodopera familiare;</br>
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunita’ religiose;</br>
d) di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele-lavoro.
 
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a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
*1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
*2) 72 ore per un periodo di sette giorni;
 
ovvero:
 
b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
*1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
*2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
 
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu’ di due periodi distinti, di cui uno e’ almeno di sei ore consecutive e l’intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
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3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attivita’ caratterizzata dalla necessita’ di assicurare la continuita’ del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958. n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.
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