D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 188 - ferrovie: differenze tra le versioni

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{{Intestazione
| Progetto= diritto
| Argomento= diritto
| Organismo emittente = Governo italiano
| Titolo = D.Lgs 8 luglio 2003, n. 188
| Iniziale del titolo =f
| Eventuale sottotitolo = "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria"
| Anno di pubblicazione= 2003
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{{diritto legge
|GazzettaUfficiale= n. 170 del 24 luglio 2003
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Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188
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7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacita' finanziaria di cui al comma 5 l'impresa presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile, valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi indicati al comma 6, nonche' idonea documentazione da parte di una banca o una cassa di risparmio.
 
8. In materia di competenza professionale, l'impresa ferroviaria garantisce:</br>
a) di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza;</br>
b) che il personale responsabile della sicurezza ed in particolare quello addetto alla guida dei convogli sia pienamente qualificato nel proprio campo di attivita';</br>
c) che il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione siano tali da garantire un alto livello di sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.
 
9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni relativamente:</br>
a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;</br>
b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonche' alle modalita' di formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.
 
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Servizi
 
1. Il gestore dell'infrastruttura garantisce alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e alle imprese ferroviarie cui sono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non discriminatorie, e senza corresponsione di alcun onere aggiuntivo rispetto al canone di accesso, la fornitura dei seguenti servizi:</br>
a) trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura, ai fini della conclusione dei contratti di cui all'articolo 25;</br>
b) utilizzo della capacita' assegnata;</br>
c) uso degli scambi e dei raccordi;</br>
d) controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e instradamento dei convogli, nonche' comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione;</br>
e) uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;</br>
f) ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale e' stata concessa la capacita'.
 
2. Le associazioni internazionali di imprese e le imprese ferroviarie, hanno altresi' il diritto all'accesso ed all'utilizzo, a condizioni eque e non discriminatorie, di:</br>
a) impianti di approvvigionamento di combustibile;</br>
b) stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi;</br>
c) scali e terminali merci;</br>
d) aree e impianti di smistamento e di composizione dei treni;</br>
e) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci;</br>
f) centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica;</br>
g) servizi di manovra;</br>
h) controllo dei trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;</br>
i) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura.
 
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4. Il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in condizione di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, ad affidare la gestione dei servizi stessi, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti indipendenti dalle imprese ferroviarie, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie. Il gestore dell'infrastruttura deve comunque garantire, anche nelle more dell'eventuale affidamento a terzi, una gestione efficiente, equa e non discriminatoria dei servizi in parola e ne risponde direttamente.
 
5. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale di imprese ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore dell'infrastruttura presta, ove disponibili, i seguenti servizi complementari:</br>
a) corrente di trazione;</br>
b) preriscaldamento treni passeggeri;</br>
c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito presso
le infrastrutture a cui e' consentito l'accesso.
 
6. Il gestore dell'infrastruttura puo', su espressa richiesta delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie o delle imprese ferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti servizi ausiliari:</br>
a) accesso alla rete di telecomunicazioni;</br>
b) fornitura di informazioni complementari;</br>
c) verifica tecnica sul materiale rotabile.</br>
Il gestore dell'infrastruttura non e' obbligato a fornire i servizi di cui al presente comma.
 
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1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' il soggetto preposto all'assegnazione della capacita' di infrastruttura ferroviaria.
 
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, procede alla ripartizione della capacita', garantendo che:</br>
a) la capacita' sia ripartita su base equa, non discriminatoria e nel rispetto dei principi stabiliti dal successivo art. 27;</br>
b) la ripartizione della capacita' consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.
 
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3. L'assegnazione della capacita' avviene secondo il seguente schema:
a) il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prima di iniziare le consultazioni per la definizione del progetto di orario di servizio di cui all'articolo 29, comma 3, identifica insieme con i soggetti competenti in materia di assegnazione di capacita' negli altri Stati membri, le tracce orarie riservate ai servizi di trasporto internazionale che vanno integrati nello stesso orario;</br>
b) soltanto in caso di assoluta e comprovata necessita' il gestore dell'infrastruttura puo' apportare modifiche alle tracce orarie che sono state riservate ai servizi di trasporto internazionale secondo la procedura di cui al punto precedente;</br>
c) l'orario di servizio e' stabilito una volta per anno civile;</br>
d) per le modifiche e gli eventuali adeguamenti dell'orario il gestore dell'infrastruttura procede ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato III della direttiva 2001/14/CE;</br>
e) non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio, il gestore dell'infrastruttura provvede a che le tracce orarie provvisoriamente riservate ai servizi di trasporto internazionale siano definite in cooperazione con i soggetti competenti in materia di assegnazione di capacita' negli altri Stati membri. Il gestore dell'infrastruttura assicura per quanto possibile che la programmazione di tali tracce sia mantenuta invariata nelle fasi successive della definizione dell'orario di servizio;</br>
f) il termine per la presentazione delle richieste di capacita' da integrare nell'orario di servizio non puo' essere superiore a dodici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario;</br>
g) il gestore dell'infrastruttura delibera sulle richieste entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, dandone comunicazione alle stesse. Il rigetto della richiesta deve essere motivato;</br>
h) quando il rigetto della richiesta di capacita' e' motivato dalla insufficienza della stessa, la richiesta e' riesaminata, d'accordo con l'istante, in occasione del successivo adeguamento dell'orario per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti di orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili ai soggetti interessati;</br>
i) entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura predispone un progetto di orario di servizio.
 
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1. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacita', il gestore dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento della capacita'.
 
2. Il piano di potenziamento della capacita' e' elaborato previa consultazione dell'utenza dell'infrastruttura saturata e deve indicare:</br>
a) i motivi della saturazione;</br>
b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico;</br>
c) i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura;</br>
d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacita', tra cui le probabili modifiche dei canoni di accesso.