Pagina:Capitolato annesso alla Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale.djvu/11: differenze tra le versioni
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<center> Art. 34. </center> |
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I detenuti non che gli agenti della forza pubblica che li scortano verranno trasportati per una |
I detenuti non che gli agenti della forza pubblica che li scortano verranno trasportati per una metà del prezzo di tariffa delle vetture di terza classe. |
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I detenuti si trasporteranno in un compartimento speciale, quando non sieno rinchiusi in carrozze cellulari. |
I detenuti si trasporteranno in un compartimento speciale, quando non sieno rinchiusi in carrozze cellulari. |
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Ove poi l’Amministrazione facesse uso per trasportarli di siffatte carrozze essa non pagherà alcuna tassa suppletiva. |
Ove poi l’Amministrazione facesse uso per trasportarli di siffatte carrozze, essa non pagherà alcuna tassa suppletiva. |
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<center> Art. 35. </center> |
<center> Art. 35. </center> |
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In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere, si porranno gratuitamente a disposizione dell’ Amministrazione delle poste i locali per uso d’ufficio. |
In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere, si porranno gratuitamente a disposizione dell’ Amministrazione delle poste i locali per uso d’ufficio. |
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Qualora la posta si riservasse il diritto esclusivo di {{Pt|traspor-|trasportare |
Qualora la posta si riservasse il diritto esclusivo di {{Pt|traspor-|trasportare}} |