Pagina:Capitolato annesso alla Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale.djvu/11: differenze tra le versioni

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<center> Art. 34. </center>
<center> Art. 34. </center>
I detenuti non che gli agenti della forza pubblica che li scortano verranno trasportati per una meta del prezzo di tariffa delle vetture di terza classe.
I detenuti non che gli agenti della forza pubblica che li scortano verranno trasportati per una metà del prezzo di tariffa delle vetture di terza classe.


I detenuti si trasporteranno in un compartimento speciale, quando non sieno rinchiusi in carrozze cellulari.
I detenuti si trasporteranno in un compartimento speciale, quando non sieno rinchiusi in carrozze cellulari.


Ove poi l’Amministrazione facesse uso per trasportarli di siffatte carrozze essa non pagherà alcuna tassa suppletiva.
Ove poi l’Amministrazione facesse uso per trasportarli di siffatte carrozze, essa non pagherà alcuna tassa suppletiva.


<center> Art. 35. </center>
<center> Art. 35. </center>
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In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere, si porranno gratuitamente a disposizione dell’ Amministrazione delle poste i locali per uso d’ufficio.
In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere, si porranno gratuitamente a disposizione dell’ Amministrazione delle poste i locali per uso d’ufficio.
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