Pagina:Convenzione concernente l’assunzione, la costruzione e l’esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto.djvu/8: differenze tra le versioni

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Art. 51. L’amministrazione dello Stato si riserva il diritto di erigere per proprio conto e pel proprio servizio i telegrafi elettrici, lungo le strade di ferro e sul loro terreno, o di valersi gratuitamente dei telegrafi della Società. In corrispettivo è concesso alla Società di stabilire telegrafi per conto proprio e di sospendere i suoi fili telegrafici ai pali dei telegrafi dello Stato. La Società non se ne varrà per altro, se non per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio delle sue strade di ferro, e sarà sotto questo rapporto sottoposta alla sorveglianza delle competenti autorità.
Art. 51. L’amministrazione dello Stato si riserva il diritto di erigere per proprio conto e pel proprio servizio i telegrafi elettrici, lungo le strade di ferro e sul loro terreno, o di valersi gratuitamente dei telegrafi della Società. In corrispettivo è concesso alla Società di stabilire telegrafi per conto proprio e di sospendere i suoi fili telegrafici ai pali dei telegrafi dello Stato. La Società non se ne varrà per altro, se non per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio delle sue strade di ferro, e sarà sotto questo rapporto sottoposta alla sorveglianza delle competenti autorità.


Art. 52. Incombe alla Società l’obbligo di far sorvegliare gratuitamente, dalle persone addette al suo servizio, i telegrafi dello Stato esistenti o da erigersi in appresso lungo le sue strade di ferro, e d’imporre loro la cura delle piantagioni, fatte o da farsi, come pure le s’impone l’obbligo di notificare {{Pt|immedia-|immediatamente|}} {{AltraColonna}} <noinclude>tamente </noinclude>i danni avvenuti, sia agli apparati telegrafici sia alle piantagioni rispettivamente alla prossima stazione telegrafica o all’autorità politica la più vicina.
Art. 52. Incombe alla Società l’obbligo di far sorvegliare gratuitamente, dalle persone addette al suo servizio, i telegrafi dello Stato esistenti o da erigersi in appresso lungo le sue strade di ferro, e d’imporre loro la cura delle piantagioni, fatte o da farsi, come pure le s’impone l’obbligo di notificare {{Pt|immedia-|immediatamente}} {{AltraColonna}} <noinclude>tamente </noinclude>i danni avvenuti, sia agli apparati telegrafici sia alle piantagioni rispettivamente alla prossima stazione telegrafica o all’autorità politica la più vicina.


Art. 53. La Società dovrà mantenere in buon stato la rete delle Strade ferrate L. V. per l’intera durata (art 31) della sua concessione, e munirla dei mezzi di trasporto corrispondenti ai bisogni del movimento.
Art. 53. La Società dovrà mantenere in buon stato la rete delle Strade ferrate L. V. per l’intera durata (art 31) della sua concessione, e munirla dei mezzi di trasporto corrispondenti ai bisogni del movimento.