Pagina:I promessi sposi (1840).djvu/771: differenze tra le versioni

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<section begin=s2/><div style="display:inline; text-indent: 0em;">[[Immagine:I promessi sposi 771.png|left|150px]]</div>uesta, come ognun sa, si regolava principalmente, qui, come a un di presso in tutta Europa, sull’autorità degli scrittori; per la ragion semplicissima che, in una gran parte de’ casi, non ce n’era altra su cui regolarsi. Erano due conseguenze naturali del non esserci complessi di leggi composte con un intento generale, che gl’interpreti si facessero legislatori, e fossero a un di presso ricevuti come tali; giacchè, quando le cose necessarie non son fatte da chi toccherebbe, o non son fatte in maniera di poter servire, nasce ugualmente, in alcuni il pensiero di farle, negli altri la disposizione ad accettarle, da chiunque sian fatte. L’operar senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo.


<big><big><big><big>{{Centrato|II.}}</big></big></big></big>


<div style="display:inline; text-indent: 0em;">[[Immagine:I promessi sposi 771.png|left|150px]]</div>uesta, come ognun sa, si regolava principalmente, qui, come a un di presso in tutta Europa, sull’autorità degli scrittori; per la ragion semplicissima che, in una gran parte de’ casi, non ce n’era altra su cui regolarsi. Erano due conseguenze naturali del non esserci complessi di leggi composte con un intento generale, che gl’interpreti si facessero legislatori, e fossero a un di presso ricevuti come tali; giacchè, quando le cose necessarie non son fatte da chi toccherebbe, o non son fatte in maniera di poter servire, nasce ugualmente, in alcuni il pensiero di farle, negli altri la disposizione ad accettarle, da chiunque sian fatte. L’operar senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo.


Gli statuti di Milano, per esempio, non prescrivevano altre norme, nè condizioni alla facoltà di mettere un uomo alla tortura (facoltà ammessa implicitamente, e riguardata ormai come connaturale al diritto di giudicare), se non che l’accusa fosse confermata dalla fama, e il delitto portasse ''pena di sangue'', e ci fossero indizi<ref>Staututa criminalia; Rubrica generalis de forma citationis in criminalibus; De tormentis, seu quaestionibus.</ref>; ma senza dir{{SAL|771|3|Saettadizeus}}<section end=s2/>
Gli statuti di Milano, per esempio, non prescrivevano altre norme, nè condizioni alla facoltà di mettere un uomo alla tortura (facoltà ammessa implicitamente, e riguardata ormai come connaturale al diritto di giudicare), se non che l’accusa fosse confermata dalla fama, e il delitto portasse ''pena di sangue'', e ci fossero indizi<ref>Staututa criminalia; Rubrica generalis de forma citationis in criminalibus; De tormentis, seu quaestionibus.</ref>; ma senza dir{{SAL|771|3|Saettadizeus}}<section end=s2/>