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al Privilegio ed il 10 maggio successivo il Collegio aveva notizia ''che non si potrà ottenere dal senato l’approvazione di detto Privilegio nei termini che il Collegio desidera per essere troppo restritivo l’ordine di S. M....'' Fu deliberato quindi di pregare il Dott. Giulini di insistere presso il Signor Leiza, Fiscale del supremo Consiglio d’Italia ''per procurare qualche nuovo Ordine di S. M. che sia con qualche maggior allargo... e che quando si possa ciò ottenere si debba dare al detto sig. Leiza quella ricognitione che sarà strana fa conveniente''. Il signor Fiscale prese a cuore la faccenda e forse non fu estraneo al suo interessamento l’intraveduta speranza di una ''ricognitione''.
al Privilegio ed il 10 maggio successivo il Collegio aveva notizia ''che non si potrà ottenere dal senato l’approvazione di detto Privilegio nei termini che il Collegio desidera per essere troppo restritivo l’ordine di S. M....'' Fu deliberato quindi di pregare il Dott. Giulini di insistere presso il Signor Leiza, Fiscale del supremo Consiglio d’Italia ''per procurare qualche nuovo Ordine di S. M. che sia con qualche maggior allargo... e che quando si possa ciò ottenere si debba dare al detto sig. Leiza quella ricognitione che sarà strana fa conveniente''. Il signor Fiscale prese a cuore la faccenda e forse non fu estraneo al suo interessamento l’intraveduta speranza di una ''ricognitione''.


Ed infatti il 24 Febbraio 1701 era rilasciata una lettera reale,<ref>Vedi {{Pt|[[../97#DOCUMENTO B|documento B]]|[[#DOCUMENTO B|documento B]]}} in appendice.</ref> nella quale dopo aver esposto i voti del Fiscale e del Senato di Milano si decreta che rispetto alla facoltà di legittimare i figli naturali si debba intendere che valga per i non sudditi e per i beni e diritti non appartenenti al Dominio. Restrizione che rendeva nullo e derisorio il privilegio. Rispetto alla facoltà di concedere le lauree dottorali si dovessero attenere alle prescrizioni esistenti in materia nella Cancelleria del Senato di Milano. Cioè, di molto limitato il privilegio Innocenziano. Quanto alla nomina dei notari ed al relativo giuramento di fedeltà che lo si debba intendere per l’esercizio di notari apostolici, ed in materia Ecclesiastica. La facoltà di rifare i propri statuti è concessa purché questi sieno sottoposti all’approvazione reale. Limitazione pure al titolo di Cavaliere e Conte, e ristrette pure le insegne di Cavaliere a portarne la medaglia sul petto e l’uso della collana d’oro, dopo nuovo esame,<span class="SAL">88,3,Carlomorino</span>
Ed infatti il 24 Febbraio 1701 era rilasciata una lettera reale,<ref>Vedi {{Pt|[[../97#DOCUMENTO B|documento B]]|[[#DOCUMENTO B|documento B]]}} in appendice.</ref> nella quale dopo aver esposto i voti del Fiscale e del Senato di Milano si decreta che rispetto alla facoltà di legittimare i figli naturali si debba intendere che valga per i non sudditi e per i beni e diritti non appartenenti al Dominio. Restrizione che rendeva nullo e derisorio il privilegio. Rispetto alla facoltà di concedere le lauree dottorali si dovessero attenere alle prescrizioni esistenti in materia nella Cancelleria del Senato di Milano. Cioè, di molto limitato il privilegio Innocenziano. Quanto alla nomina dei notari ed al relativo giuramento di fedeltà che lo si debba intendere per l’esercizio di notari apostolici, ed in materia Ecclesiastica. La facoltà di rifare i propri statuti è concessa purché questi sieno sottoposti all’approvazione reale. Limitazione pure al titolo di Cavaliere e Conte, e ristrette pure le insegne di Cavaliere a portarne la medaglia sul petto e l’uso della collana d’oro, dopo nuovo esame,{{SAL|88|3|Carlomorino}}