Pagina:Rivista italiana di numismatica 1889.djvu/102: differenze tra le versioni
m Bot: template SAL |
|||
Corpo della pagina (da includere): | Corpo della pagina (da includere): | ||
Riga 12: | Riga 12: | ||
Nell’antichità, la cosa è diversa. Fra i diritti sovrani dell’imperatore vi è quello dell’effigie e della leggenda sulla moneta; l’imperatore medesimo soltanto o quelle persone alle quali egli concede questa distinzione, possono essere rappresentate in effigie sulle monete, e ricordate con nome e titoli. Qualunque altra persona è esclusa. Dopo la consolidazione della monarchia, questo diritto viene concesso soltanto all’''Augusta'' od imperatrice, — sia poi la consorte o la figlia, la madre o l’ava, la zia o la cugina dell’imperatore regnante, – ed al ''Cesare'' come erede designato del trono o come insignito semplicemente di quel titolo; vale a dire insomma a quei membri della casa imperiale che anche per altri riguardi partecipano al diritto sovrano dell’imperatore. |
Nell’antichità, la cosa è diversa. Fra i diritti sovrani dell’imperatore vi è quello dell’effigie e della leggenda sulla moneta; l’imperatore medesimo soltanto o quelle persone alle quali egli concede questa distinzione, possono essere rappresentate in effigie sulle monete, e ricordate con nome e titoli. Qualunque altra persona è esclusa. Dopo la consolidazione della monarchia, questo diritto viene concesso soltanto all’''Augusta'' od imperatrice, — sia poi la consorte o la figlia, la madre o l’ava, la zia o la cugina dell’imperatore regnante, – ed al ''Cesare'' come erede designato del trono o come insignito semplicemente di quel titolo; vale a dire insomma a quei membri della casa imperiale che anche per altri riguardi partecipano al diritto sovrano dell’imperatore. |
||
{{SAL|102|3|Carlomorino}} |