Pagina:Rivista italiana di numismatica 1889.djvu/102: differenze tra le versioni

 
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Nell’antichità, la cosa è diversa. Fra i diritti sovrani dell’imperatore vi è quello dell’effigie e della leggenda sulla moneta; l’imperatore medesimo soltanto o quelle persone alle quali egli concede questa distinzione, possono essere rappresentate in effigie sulle monete, e ricordate con nome e titoli. Qualunque altra persona è esclusa. Dopo la consolidazione della monarchia, questo diritto viene concesso soltanto all’''Augusta'' od imperatrice, — sia poi la consorte o la figlia, la madre o l’ava, la zia o la cugina dell’imperatore regnante, – ed al ''Cesare'' come erede designato del trono o come insignito semplicemente di quel titolo; vale a dire insomma a quei membri della casa imperiale che anche per altri riguardi partecipano al diritto sovrano dell’imperatore.
Nell’antichità, la cosa è diversa. Fra i diritti sovrani dell’imperatore vi è quello dell’effigie e della leggenda sulla moneta; l’imperatore medesimo soltanto o quelle persone alle quali egli concede questa distinzione, possono essere rappresentate in effigie sulle monete, e ricordate con nome e titoli. Qualunque altra persona è esclusa. Dopo la consolidazione della monarchia, questo diritto viene concesso soltanto all’''Augusta'' od imperatrice, — sia poi la consorte o la figlia, la madre o l’ava, la zia o la cugina dell’imperatore regnante, – ed al ''Cesare'' come erede designato del trono o come insignito semplicemente di quel titolo; vale a dire insomma a quei membri della casa imperiale che anche per altri riguardi partecipano al diritto sovrano dell’imperatore.


<span class="SAL">102,3,Carlomorino</span>
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