Trattato de' governi/Libro quarto/XVI: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Porto il SAL a SAL 75%
 
Nessun oggetto della modifica
Riga 7:
<section begin="arg"/>filosofia<section end="arg"/>
</div></onlyinclude><!-- a qui -->{{Qualità|avz=75%|data=17 dicembre 2011|arg=filosofia}}{{IncludiIntestazione|sottotitolo=[[Trattato de' governi|Libro quarto]]</br>Capitolo XVI:</br>De' tempi da congiugnersi in matrimonio|prec=../XV|succ=../XVII}}
==__MATCH__:[[Pagina:Trattato de' governi.djvu/202]]==
 
Debbe chi pone questa legge del congiugnersi insieme il maschio e la femmina, riguardare e ai genitori e alla età del vivere, acciocchè e’ concorrino in un tempo medesimo, e che le forze non sieno dissimili; cioè, che l’uno possa generare, e non l’altra; o all’incontro che e’ possa la donna, e non l’uomo; perchè tai cose generano discordie, e contenzioni l’uno con l’altro.