Cenni sulla costituzione della Repubblica Ambrosiana: differenze tra le versioni

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Dionigi Biglia. <br />
Galeotto Toscani.
 
Questi capitani nei successivi bimestri da 24 furono ridotti a 12, e così si mantennero finché durò la Repubblica; si sceglievano un priore ed un vice priore, i quali, da quel che sembra, giravano per turno, e duravano in carica una settimana o poco più. I capitani e difensori della libertà erano stati sostituiti al consiglio secreto del duca. Non conosco l'atto in cui si contenevano le loro attribuzioni: e quelle accennate nel giuramento che prestavano, sono assai vaghe. Si obbligavano a difendere il Comune e la libertà; a non proporre ne' consigli, se non cose utili alla libertà medesima; ad adempire il loro incarico con fedeltà e zelo; ad essere imparziali con chicchessia; a proteggere le vedove. i pupilli ed i poveri; a non abbandonare il loro ufficio prima del termine, ed a rassegnarlo a' successori senza contrasto. In massima però era posto nelle loro mani tutto l'indirizzo del governo, ma dipendevano dal consiglio generale a cui nelle cose appena di qualche importanza dovevano riferire e farsi autorizzare da esso.<br />
 
Come ad ogni porta vi era un consiglio che rappresentava in piccolo quello che era in grande il consiglio dei 900, così eranvi pure 24 fra governatori e consiglieri, ossia un governatore con tre consiglieri per ciascuna porta che rappresentavano il governo nel rispettivo loro quartiere. Dapprima s'intitolarono governatori e consiglieri della libertà del comune, poi conservatori e sindaci della libertà, e pare che fossero bimestrali come i capitani; in ultimo in luogo di 24 furono 36, e si chiamarono i sei aggiunti per porta, e prorogarono la loro carica ad un anno. Oltre all'ingerenza speciale nella loro porta, essi avevano parte anche nel governo insieme coi capitani e difensori, e deliberavano in comune.<br />
Furono istituiti anche i dodici della Balìa di pace e di guerra, che duravano in carica un anno, e che sopraintendevano alla direzione della guerra. Ve n'erano due per porta, e convien credere che fosse un ministero molto importante perché vediamo che persone ragguardevoli lo preferivano a quello di capitani e difensori.
Vi erano pure 6 censori, 6 consiglieri di giustizia, 6 sapienti e governatori, 6 sindaci, uno per porta; i primi restavano in ufficio un anno, li altri sei mesi. I consiglieri di giustizia erano senza dubbio quei medesimi che sotto i duchi rappresentavano il supremo potere giudiziario: forse i censori esercitavano una specie di tribunato su tutti i corpi dello stato, e sulla esecuzione delle leggi; e i sapienti e governatori erano forse giudici od altro magistrato civile di ciascuna porta.<br />
Furono conservati quei che erano prima, il vicario e dodici delle provvisioni, il podestà, il capitano di giustizia, i maestri delle entrate ordinarie e straordinarie, ed altri uffici. Ai consoli de' mercanti, come anco agli abati o capi delle arti, fu restituita la facoltà che avevano anticamente di giudicare sopra le materie spettanti alla rispettiva loro corporazione. Pare altresì che i due distinti magistrati sulle entrate ordinarie e sulle straordinarie sul finir dell'ottobre 1419, siano stati, per economia di salari, dal consiglio generale ridotti in un solo.
Tale era l'ordinamento della nuova repubblica, desunto in gran parte dalle vecchie consuetudini: nel consiglio generale vi erano senza dubbio persone di ogni ceto; ma i nobili si erano pressoché esclusivamente appropriati i ministeri speciali, e l'azion del governo, del che non sembra che il popolo si dolesse, sia che fosse avvezzo da lungo tempo a veder primeggiare le classi aristocratiche, o sia che mancasse ne' ceti popolari quella intelligenza e quella capacità e dicasi eziandio quell'ozio che sono necessarj per vacare ai pubblici offici, e che si dovevano cercare altrove. Ad ogni modo, si era riservata al popolo un'ingerenza, che non è per certo la migliore e più sana, quella cioè di tumultuare per le piazze e di strepitare e di far paura colle grida e le dimostrazioni minacciose alle pubbliche autorità, e violentarle nelle deliberazioni; nelle quali faccende il popolo si crede di essere una gran cosa, e non è che un istromento nelle mani degli agitatori.
Del rimanente, prima cura de' capitani e de' magistrati fu di ristabilire l'ordine interno, di reprimere le fazioni e le violenze, di vietare le delazioni delle armi che ciascuno si faceva lecito, e le unioni armate che davano luogo a tumulti; di riabilitare le leggi sui dazj violate impunemente in que' primi licenziosi giorni, di provvedere al ricovero e alla wssistenza di molti infelici contadini, che la guerra aveva discacciati dalle loro sedi, e che mendicando o consumando d'inedia, vagavano per le vie, e di assicurare insomma la quiete e l'ordine interno. ''Queste considerazioni sullo stato di Milano dopo Filippo Maria, come eziandio sull'ordinamento della repubblica Ambrosiana le ho estratte da un'opera di celebre autore, pubblicata pochi anni fa.''