Specchio di vera penitenza/Distinzione quinta/Capitolo quarto/Qui si dimostra come il confessoro dee tener celate le cose ch'egli ode nella confessione

Distinzione quinta - Capitolo quarto - Qui si dimostra come il confessoro dee tener celate le cose ch’egli ode nella confessione

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Distinzione quinta - Capitolo quarto - Qui si dimostra come il confessoro dee tener celate le cose ch’egli ode nella confessione
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Qui si dimostra come il confessoro dee tener celate le cose ch'egli ode nella confessione.


Sopra tutte le cose, attenda il confessoro di tenere segrete e celate le cose ch’egli ode in confessione; le quali non è licito in niuno modo di manifestare. Onde, se ’l confessoro ne fosse esaminato da qualunche giudice civile o ecclesiastico, eziandio dallo ’mperadore o dal papa, non le dee manifestare; e puote salvamente giurare, se a saramento da qualunche giudice fosse richiesto, ch’egli non ne sa niente. E intendesi ch’egli nol sa come uomo, o in tale modo ch’egli lo debba o possa dire. E ’l giudice che di ciò l’esaminasse, gravemente peccherebbe, intramettendosi di cercare o di volere sapere quelle cose che non s’appartengono al suo ufficio. Ma se ’l confessoro sapesse quella cosa di che il giudice domanda, altrimenti che in confessione, puótela dire, non dicendo che l’abbia in confessione: avvegna che, se non è necessità di dirla, quanto puote se ne dee guardare, acciò che non ne nascesse iscandolo, credendo altri ch’egli rivelasse quello che udito avesse in confessione. Similmente si dee tenere celato quello che l’uomo riceve in segreto, o sotto suggello di confessione: tuttavia la persona che confessa il peccato, o che pone altrui alcuna cosa in segreto, puote dare la licenzia al confessoro di dirla in caso di necessitade; la quale licenzia non si dee usare se non per grande necessitade o bisogno, e, spezialmente, quando si temesse che non n’uscisse1 iscandolo. E quella persona a cui si manifestasse quello ch’è detto nel segreto della confessione di licenzia di colui che l’ha detto sì’l dee tenere segreto, se non fosse già volere di colui che l’ha detto in confessione, ch’egli lo palesasse. Ed è tanto da tenere celato il segreto della confessione, e per riverenza del sagramento, e per le grandi pene [p. 140 modifica]che la legge impone a chi le confessioni rivelasse (come si dimostra per lo Decreto e per lo Decretale), e anche acciò che le persone non si ritraessono dal confessare, dubitando ch’ e’ peccati loro segreti non si palesassono; che qualunche grande pericolo si dee lasciare intervenire, innanzi che rivelare le confessioni. Ben puote porre il discreto confessoro alcuni rimedi a’ pericoli uditi in confessione, o ritraendo coloro che si confessano dal male proponimento o dalla mala impresa; o dicendogli che impediscano il male per alcuno convenevole modo,2 dicendo a cui s’appartiene, prelati o rettori, o a singulari persone le quali fossono per ricevere alcuno grande pericolo,3 che si guardassono bene, e che non dormissono rendendosi troppo sicuri, e simili parole: non dicendo però niente di cosa ch’avesse udita in confessione.

Note

  1. Ediz. 95: che ne nascessi; 85: che nascesse.
  2. Frammette un o a questo luogo la sola stampa del 25.
  3. Nel Testo: alcuni grandi pericoli.