Relazioni consolari - Convenzione, Vienna, 24 aprile 1963/PROTOCOLLO I

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<<CONVENZIONE PROTOCOLLO II>>

PROTOCOLLO DI FIRMA FACOLTATIVA CONCERNENTE LA ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ

Gli Stati Parte del presente protocollo e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, che sarà da qui in poi chiamata « la Convenzione », che è stata adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963.

Esprimendo il loro desiderio di stabilire tra di loro delle norme relative all'acquisizione della nazionalità da parte dei membri del posto consolare e i membri della loro famiglia conviventi,

hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:

Art. I.

Ai fini del presente Protocollo, l'espressione « membro del posto consolare » ha il significato che gli è attribuito nella lettera g) del paragrafo i dell'art. primo della Convenzione, cioè che essa si intende propria dei « funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio ».

Art. II.

I membri del posto consolare che non hanno la nazionalità dello Stato di residenza e i membri della loro famiglia conviventi non acquistano la nazionalità di questo Stato per il solo effetto della sua legislazione.

Art. III.

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diventeranno Parte della Convenzione nella seguente maniera: fino al 31 Ottobre 1963 al Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964 alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. IV.

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli istrumenti della ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V.

Il presente Protocollo resterà aperto all'adesione di tutti gli Stati che diventeranno Parte della Convenzione. Gli istrumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI.

Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno stesso della Convenzione o, se questa seconda data è piú lontana, il trentesimo giorno seguente la data di deposito del secondo istrumento di ratifica del Protocollo o di adesione a questo Protocollo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per tutti gli Stati che notificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1. del presente articolo, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo istruinento di ratifica o di adesione.

Art. VII.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire Parte della Convenzione:

  1. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli istrumenti di ratifica o d'adesione, conformemente agli articoli III, IV e V;
  2. la data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore, conformemente all'art. VI.

Art. VIII.

L'originale del presente Protocollo i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà delle copie conformi certificate a tutti gli Stati considerati all'articolo III.

IN FEDE del che i plenipotenziari sottofirmati, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.


<<CONVENZIONE PROTOCOLLO II>>