Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo primo

Titolo primo

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Preambolo Titolo II
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REGOLAMENTO.


TITOLO PRIMO


De’ collegi de’ Notai, e dell’esame di coloro,

che aspirano al Notariato


§. 1.

Rex. Car. Em.

II
N tutte le città capi di provincia degli Stati di S. M. vi sarà un collegio di Notai, il quale avrà le infraespresse incumbenze, ed ispezioni sopra i Notai della provincia: saranno a ciascun collegio ascritti da S. M. dodici soggetti, o quel minore numero, che stimerà più proporzionato; ed in appresso spetterà al corpo medesimo la elezione de’ collegiali a misura, che si farà luogo alla surrogazione di essi.

2.

Nelle città di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, e Bobbio, ed in Varallo rimarranno in essere i collegi de’ Notai, che già vi sono stabiliti, e continueranno ad essere composti di que’ soggetti, che vi sono aggregati; ma non si potranno surrogare altri collegiali, salvo quando si tratterà di compiere il numero di dodici. Il collegio di Voghera, come gli altri, estenderà le sue ispezioni in tutte le terre, e luoghi, che verranno assegnati a quella provincia; quelli di Bobbio, e di Varallo, come pure l’altro, che sarà eretto in Domo d’Ossola, eserciteranno le stesse funzioni nel Bobbiese, nella Valsesia, e nell’Ossola superiore rispettivamente, senza dipendere da verun altro collegio.

3.

Coloro, che aspirano al Notariato, dovranno in prima riportare dal collegio, da cui dipende la loro patria, un certificato, nel quale si comprovino i seguenti articoli.

Se il ricorrente sia suddito di S. M., ed in istato laicale.

[p. 2 modifica]Se sia persona dabbene, e di buoni costumi; se goda la pubblica estimazione di persona onorata; se sia stato, o sia inquisito di qualche delitto, o dedito ad alcun vizio.

Se sia nato da onesti parenti; se il di lui padre, e la madre abbiano vissuto, o vivano de’ proprj redditi, ovvero abbiano esercitata, od esercitino qualche professione, che dovrà in tal caso spiegarsi.

Se il ricorrente medesimo abbia esercitata qualche altra professione, che dovrà pur essere individualmente menzionata.

4.

Si commetterà dal Gran Cancelliere ai rispettivi collegi l’esame di coloro, che, aspirando al Notariato gli presenteranno le loro suppliche con detto certificato, e colla prova degli altri requisiti per esservi ammessi; e quanto a quelli, ch’eleggessero di subirlo in questa città, si farà la commessione al collegio della medesima.

5.

Tutti i collegiati avranno dritto d’intervenire a detto esame, a cui si procederà da due di essi, che sieno estratti a sorte: vi assisteranno in questa città il Conservatore Generale del Tabellione, ed uno de’ Consiglieri di Stato, o Riferendari, che sarà deputato dal Gran Cancelliere, e l’Uffizio del Procuratore Generale di S. M.: nelle provincie il Prefetto, o Pretore rispettivamente, od i loro Luogotenenti, i Conservatori, o Delegati del Tabellione, e l’Avvocato Fiscale della provincia, o suo Sostituito, i quali tutti saranno in diritto d’interrogare il postulante, e dovranno singolarmente verificare l’identità della di lui persona.

6.

A dettatura di alcuno degl’intervenienti l’esaminato darà saggio della sua scrittura, ed ortografia, affinchè si possa riconoscere, se il carattere sia bello, chiaro, e ben intelligibile, come conviensi: lo scritto sarà parafrato da chi presiede al collegio, ed unito al parere de’ due Notai collegiati esaminatori, ed al voto degli Uffiziali Regj avanti detti, si trasmetterà al Gran Cancelliere.

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7.

In ciascun anno al primo esame i collegiati presteranno giuramento di esaminare quelli, che si presenteranno, senza comunicar loro direttamente, nè indirettamente le interrogazioni, e di dare il loro parere con giustizia, senza parzialità, e colla sola mira del pubblico bene.

8.

Si permette a detti collegi di proporre que’ regolamenti, che stimeranno necessari per il loro buon reggimento, ed avranno essi l’incarico di rappresentare alla Camera non meno gli abusi, che s’introducessero nell’esercizio del Notariato, quanto se alcuno de’ Notai del dipartimento per decrepità, abituali indisposizioni, cessazione di stato laicale, o per altre cagioni vi si rendesse inabile, o per delitto, che rechi infamia, o per arti vili se ne facesse indegno, acciocchè dal Magistrato si dieno gli opportuni provvedimenti per inibirgliene l’esercizio; ed in oltre veglieranno, che non si moltiplichi di troppo il numero de’ Notai oltre il bisogno delle rispettive città, e provincie.