R.D. 7 giugno 1923, n. 1258, che istituisce un nuovo Compartimento delle Ferrovie dello Stato, con sede a Trieste, e modifica la giurisdizione compartimentale di Venezia, e le circoscrizioni per la rappresentanza legale

Regno d'Italia

1923 diritto diritto R.D. 7 giugno 1923, n. 1258 Intestazione 30 maggio 2013 75% Da definire

che istituisce un nuovo Compartimento delle Ferrovie dello Stato, con sede a Trieste, e modifica la giurisdizione compartimentale di Venezia, e le circoscrizioni per la rappresentanza legale
1923
G.U. di pubblicazione: 20 giugno 1923, n. 144

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 7 luglio 1907, p. 429, modificati col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visti i RR. decreti 5 agosto 1912, n. 907; 18 dicembre 1919, n. 2490; 25 novembre 1920, n. 1726 e 24 marzo 1923, nn. 601 e 602;

Udito il commissario straordinario delle ferrovie dello stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un nuovo Compartimento delle ferrovie dello Stato avente sede a Trieste, con giurisdizione sulle linee della Venezia Giulia e su quelle poste al di qua del vecchio confine fino a Gemona, Udine e Portogruaro (comprese), più la linea Gemona-Casarsa (esclusa).

Art. 2.

Le linee ferroviarie della Venezia Tridentina vengono incluse nel Compartimento di Venezia, la cui circoscrizione, rispetto ai Compartimenti limitrofi, resta delimitata come segue:

Verona P. N. (compresa), Padova (compresa), Portogruaro (esclusa), S. Vito al Tagliamento (compresa), Casarsa (compresa), Udine (esclusa).

A Trento possono istituirsi per alcuni rami di servizio uffici distaccati, dipendenti dagli uffici compartimentali di Venezia, con le attribuzioni che saranno stabilite dal commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Art. 3.

A partire dalle date indicate nell’art. 1 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, la circoscrizione territoriale, ai fini della rappresentanza legale di cui all’articolo 12 della legge 7 luglio 1907, n. 429 per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad Imprese private, modificato col R. decreto 28 giugno 1912, numero 728, è determinata dall’annessa tabella, che sostituisce la tabella B) annessa al R. decreto 5 agosto 1912; n. 907.

Rimangono peraltro ferme nei territori annessi all’Italia colle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni di cui all’art. 3 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 273.

Art. 4.

Il commissario straordinario per le ferrovie dello Stato fisserà la data da cui avranno effetto le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.


Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.


Allegato.

TABELLA indicante la circoscrizione territoriale ai fini della rappresentanza legale.

  • Compartimento di Torino:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d’appello di Torino.

  • Compartimento di Milano:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d’appello di Milano e della dipendente sezione di Brescia.

  • Compartimento di Venezia:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d’appello di Venezia e della dipendente sezione di Trento.

  • Compartimento di Trieste:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d’appello di Trieste.

  • Compartimento di Genova:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d'appello di Genova.

  • Compartimento di Bologna:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d’appello di Bologna.

  • Compartimento di Firenze:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d’appello di Firenze.

  • Compartimento di Roma:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte di appello di Aquila e della Corte di appello di Roma (e dipendente sezione di Perugia (eccettuate quelle residenti nella città di Roma per le quali gli atti giudiziali devono notificarsi al direttore generale).

  • Compartimento di Ancona:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte di appello di Ancona.

  • Compartimento di Napoli:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d’appello di Napoli e della dipendente sezione di Potenza.

  • Compartimento di Bari:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d’appello di Bari.

  • Compartimento di Reggio Calabria:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d’appello di Catanzaro e del tribunale di Reggio Calabria, dipendente dalla sezione di Corte d’appello di Messina.

  • Compartimento di Palermo:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione delle Corti d’appello di Palermo e di Catania e della dipendente sezione di Messina, meno il tribunale di Reggio Calabria.

  • Delegazione d’esercizio di Cagliari:

Autorità giudiziarie comprese nella giurisdizione della Corte d’appello di Cagliari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA