R.D. 17 novembre 1865, n. 2633
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G.U. di pubblicazione: 18 dicembre 1865, n. 326
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VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Relazione a S. M. del ministro dei lavori pubblici, in udienza del 17 corrente 1865, sulla classificazione delle strade nazionali.
SIRE,
Dopochè con savie leggi fu sanzionato e messo in atto il principi d’unificazione dell’imposta nelle diverse parti del Regno, ne conseguì la necessità di provvedere del pari coll’unificazione della legislazione amministrativa, acchè tutti i comuni e tutte le provincie avessero a sostenere le spese obbligatorie degli stessi pubblici servizi; a questo scopo mirano appunto le varie leggi che, approvate dai due rami del Parlamento, la M. V. si degnò di sanzionare insieme unite nella legge del 20 marzo 1865, n. 2248.
La legge parziale che regola il servizio delle opere pubbliche contiene, fra le altre disposizioni, le norme generali ed uniformi, secondo le quali debbe essere in avvenire scompartito fra lo Stato, la provincia, il comune ed i privati il carico della manutenzione e sistemazione delle strade e dei ponti, non che la spesa della costruzione, e del mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti, e quella infine per costruzione e mantenimento di porti, fari ed altre opere marittime. La legge però si limita a formulare i principii generali delegando al Governo di V. M. l’incarico di applicarli, e di stabilire con successivi decreti reali la ripartizione o classificazione delle opere suddette nelle diverse categorie della legge medesima prestabilite.
Ora gli effetti economici della classificazione delle strade nazionali dovendo aver principio fin dal 1° gennaio 1866, il Riferente si onora di sottoporre intanto all’approvazione di V. M. il risultato degli esami fatti, a senso degli articoli 10, 11, 12 della ripetuta legge sulle opere pubbliche, per separare le strade che debbono rimanere a carico dello Stato da quelle che debbono passare in altre classi inferiori, riservandosi di sottoporle successivamente i progetti di classificazione delle opere idrauliche e di quelle marittime, tosto raccolti i dati e gli elementi che a quest’effetto si rendono necessari.
Nell’art. 10 della legge sono determinati in massima i caratteri, ovvero le qualità e il grado d’importanza che debbono avere le strade per essere conservate nella classe delle nazionali, e l’art. 11 stabilisce il principio che non possa essere nazionale, salvi alcuni casi speciali, quella strada la quale unisca due punti del territorio già collegati da una ferrovia.
Il Riferente pertanto avendo distinto sulla generalità delle attuali strade nazionali quelle che riunissero i più eminenti gradi d’interesse generale dello Stato, e non cadessero sotto la riserva stabilita dal susseguente art. 11, ne ha formato l’elenco prescritto dal successivo articolo 12.
Chiamate poscia le rappresentanze provinciali ad emettere le deliberazioni di loro interesse, parecchie di queste hanno proposta l’aggregazione di alcune nuove strade, delle quali una parte soltanto fu riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, e su questa minor parte il Riferente ha stimato doversi ancora fare qualche emendamento, per la ragione essenzialmente, che non ha creduto stare nella sua facoltà di comprendere nell’elenco delle strade nazionali altre linee all’infuori di quelle già considerate tali prima della nuova legge, sembrando abbastanza esplicite a tale riguardo le parole dell’art. 12, che fanno soltanto facoltà al governo di determinare quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali.
Se però il riferente ha creduto di osservare, così operando, gli stretti limiti dal Parlamento assegnati al mandato del Governo, riconobbe d’altra parte come la rete delle strade nazionali rimanga imperfetta e difettosa, e come occorra di completarla con altre linee. In questo intendimento e per preparare le basi di nuove proposte da sottoporsi al potere legislativo a seconda dell’ultimo alinea del già citato art. 12, ha in questi giorni nominata una Commissione di uomini competentissimi coll’incarico di segnalare al Governo le lacune che tuttora si verificano nel nostro sistema delle strade nazionali.
Non avendo poi le condizioni sanitarie di alcune provincie consentito di raccogliere i voti di tutte le rappresentanze provinciali con quella sollecitudine che sarebbe stata necessaria, nè potendo certamente essere compiuti prima che si compia il nuovo esercizio finanziario (in cui debbe andare in esecuzione la nuova classificazione stradale) gli studi ordinati dal Ministero della guerra per stabilire le linee di difesa militare dello Stato, dal risultato dei quali poter riconoscere con sicuro fondamento quali altre strade fossero per avventura da aggiungersi al novero delle nazionali sotto l’aspetto militare, il Riferente ha dovuto attenersi tanto più rigorosamente alle disposizioni restrittive dell’art. 10, limitando per ora la classificazione delle strade nazionali a quelle sole linee, la cui qualificazione d’interesse nazionale fosse tale da non ammettere alcuna sorta di dubbio.
Piaccia adunque alla M. V. di apporre l’augusta sua firma al decreto che il Riferente ha l’onore di sottoporle, con cui viene approvato l’elenco delle strade nazionali del Regno, ad eccezione di quelle della Sardegna e della Sicilia, per la classificazione delle quali è già provveduto colle speciali disposizioni dell’art. 86 della ridetta legge.
Veduta la legge sulle opere pubbliche che costituisce l’allegato F della legge 20 marzo 1865, n° 2248, per l’unificazione amministrativa del Regno;
Veduti gli articoli 9, 10, 11 dell’accennata legge, che distinguono le strade ordinarie d’uso pubblico in nazionali, provinciali, comunali e vicinali, e determinano specialmente i caratteri e le condizioni che debbono riunire le strade della prima classe;
Veduto l’art. 12 della stessa legge, col quale è fatta facoltà al Governo del Re di stabilire con decreto reale quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, secondo le norme stabilite nei precedenti articoli;
Sentiti i Consigli amministrativi delle provincie dello Stato sulle strade da comprendersi nella classe delle nazionali;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Ritenuto che per la classificazione delle strade nazionali nelle isole di Sardegna e di Sicilia è provveduto colle speciali disposizioni contenute nell’art. 86 della legge medesima;
Sulla proposta del ministro del lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico. — Sono dichiarate nazionali le strade indicate nell’elenco annesso al presente decreto, visto d’ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici.
Il predetto ministro dei lavori pubblici è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d’Italia.
Dato a Firenze, addì 17 novembre 1865.
VITTORIO EMANUELE
Elenco delle strade nazionali a senso dell’art. 12 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.
Denominazione delle strade | Limiti di caduna strada | Provincie e luoghi principali attraversati |
1 Da Brescia al Tirolo Italiano per Rocca d’Anfo | Da Brescia al ponte sul Caffaro | Brescia - Nave, Presceglie, Vestone e Rocca d’Anfo. |
2 Del Tonale | Da Bergamo al passo del Tonale, confine austriaco. | Bergamo - Seriate, Trescorre, Lovere e Rogno. Brescia - Erbano, Edolo, Vezza e Passo del Tonale. |
3 Dello Stelvio | Da Monza al giogo dello Stelvio | Milano - Arcore, Usmate. Como - Cernusco, Lecco, Varenna, Bellano e Colico. |
4 Dello Spluga | Da Colico alla vetta dello Spluga | Sondrio - Verceia, Novata, Chiavenna, Campodolcino, e Pianezzo. |
5 Da Milano a Lugano | Da Camerlata a Chiasso, confine svizzero | Como - Como e Borgovico. |
6 Del Sempione | Da Arona al confine svizzero presso Iselle (Cantone Vallese) | Novara - Meina, Stresa, Ornavasso, Domodossola, Crevola e Dondo. |
7 Da Arona alla Svizzera per Pallanza | Dalla strada precedente presso Gravellona al torrente Valmara, confine svizzero (Canton Ticino) | Novara - Pallanza, Intra, Oggebbio, Cannobio e San Bartolomeo. |
8 Da Torino a Casale sulla destra del Po | Da Torino a Casale | Torino - S. Mauro, Gassino e Brusasco. Alessandria - Murisengo, Montalero ed Ozzano. |
9 Da Alessandria al Gran S. Bernardo, confine svizzero | Dall’incontro della strada da Torino a Genova presso Asti sino alla città di Chivasso. Da Ivrea alla vetta del Gran S. Bernardo | Alessandria - Serravalle d’Asti, Montechiaro, Cocconato ed Aramengo. Torino - Ivrea, Saint-Vincent, Aosta, Etroubles e St-Rhémy. |
10 Da Aosta in Francia per il Piccolo S. Bernardo | Da Aosta alla vetta del piccolo San Bernardo, confine francese | Torino - St-Pierre, Lasalle, St-Didier e La Thuille. |
11 Da Susa in Francia per il Moncenisio | Da Susa alla vetta del Moncenisio, confine francese | Torino - Giaglione. |
12 Da Susa in Francia per il Monginevro | Da Susa a Monginevro, confine francese | Torino - Exilles, Salbertrand, Oulx e Cesana Torinese. |
13 Da Cuneo in Francia per il colle di Tenda | Da Cuneo al colle di Tenda, confine francese | Cuneo - Borgo S. Dalmazzo, Robilante, Limone e La-Cà. |
14 Da Cuneo in Francia per il colle dell’Argentera | Dal Borgo S. Dalmazzo al colle dell’Argentera | Cuneo - Gajola, Demonte, Vinadio, Bersezio ed Argentera. |
15 Di Valle Roia | Dal confine francese presso Ajrole a Ventimiglia | Porto Maurizio - Baussa, Ajrole. |
16 Dal Piemonte ad Oneglia | Da Fossano ad Oneglia | Cuneo - La Trinità, Mondovì, Lesegno, Ceva ed Ormea. Porto Maurizio - Colle di Nava, Cesio, Castelvecchio ed Oneglia. |
17 Da Ceva a Savona | Dalla strada precedente presso Ceva a Savona | Cuneo - Priero. Genova - Millesimo, Carcare, Altare, Savona. |
18 Del litorale | Dal confine francese presso Ventimiglia a Voltri Da Genova a Spezia |
Porto Maurizio - Ventimiglia, S. Remo, Porto Maurizio, Oneglia e Cervo. Genova - Alassio, Albenga, Savona e Cogoleto, San Maurizio d’Albaro, Chiavari, Sestri-Levante e Riccò. |
19 Da Genova al Piemonte, detta Strada dei Giovi | Da Pontedecimo ad Arquata | Genova - Busalla e Ronco. Alessandria - |
20 Da Genova a Piacenza | Da Genova a Piacenza | Genova - Staglieno, Bargagli, Torriglia e Montebruno. Pavia - Ottone e Bobbio. |
21 Da Cremona a Mantova | Da Cremona al confine Mantovano presso Ospitaletto | Cremona - Piadena, Bozzolo. |
22 Da Spezia a Cremona | Da Sarzana all’incontro della strada precedente presso Piadena
Genova. |
Massa-Carrara - Aulla, Villafranca e Pontremoli. Parma - Cisa, Berceto, Fornovo di Taro e Parma. |
23 Da Spezia a Reggio | Dall’incontro della strada di Toscana presso Caniparola sino a Reggio (Emilia) | Massa-Carrara - Caniparola, Fosdinovo e Fivizzano. Reggio - Ceserano e Castelnuovo dei Monti. |
24 Da Livorno al confine mantovano | Da Lucca al confine mantovano | Lucca - Bagno a Corsena, Fornoli e Cardoso. Massa-Carrara - Gallicano, Castelnuovo di Garfagnana e Pieve a Fosciana. |
25 Dal Modenese al Fiorentino per l’Abetone | Dalla strada precedente presso Pieve Pelago a Pistoia | Modena - Fiumalbo, Monte Abetone. Firenze - Boscolungo, Cutigliano e S. Marcello. |
26 Da Firenze a Bologna | Dalla porta di S. Gallo a Firenze a quella di S. Stefano a Bologna | Firenze - Vaglia, Cafaggiolo, Santa Lucia e Pietramala. Bologna - Musiano, Pianoro, Loiano e Monghidoro. |
27 Da Firenze a Forlì | Da Pontassieve all’incontro della strada ferrata presso Forlì | Firenze - Dicomano, Rocca S. Casciano e Terra del Sole. Forlì - |
28 Da Firenze ad Ancona | Da Montevarchi a Loreto | Arezzo - Levane, Arezzo e Castiglion Fiorentino. Umbria - Passignano, Magione, Perugia, Spello, Colfiorito e Serravalle. |
29 Da Fano al confine romano | Da Fano al ponte Felice sul Tevere | Pesaro-Urbino - Fossombrone, Cagli, Cantiano. Umbria - Sigillo, Foligno, Spoleto e Narni. |
30 Dell’Umbria | Da Aquila al confine della Provincia con quella dell’Umbria verso Rieti, e quindi a Terni | Abruzzo Ulteriore II - Antrodoco, Borghetto, Cittaducale, Rieti e Terni. |
31 Degli Abruzzi | Da Giulianova per Aquila a Sparanise | Abruzzo Ulteriore I - Giulianova, Teramo e Montorio.
Abruzzo Ulteriore II - Pizzoli, Aquila, Popoli, Solmona e Castel di Sangro. |
32 Da Popoli a Pescara | Da Popoli a Pescara | Abruzzo Ulteriore II - Popoli. Abruzzo Citeriore - Chieti e Pescara. |
33 Sannitica | Da Termoli a Maddaloni | Terra di Lavoro - Vallo e Ducenta. Benevento - Pontelandolfo, San Lupo e Guardia San Framondi. |
34 Delle Puglie | Da Foggia a Napoli | Capitanata - Vallo di Bovino. Principato Ulteriore - Ariano, Grottaminarda, Avellino, Monteforte, Mugnano, Bajano. |
35 Di Matera | Da Barletta ad Eboli | Terra di Bari - Canosa. Basilicata - Lavello, Barile, Rionero, Atella, Bella e Muro. |
36 Delle Calabrie | Da Eboli a Reggio | Principato Citra - Auletta, Polla e Sala. Basilicata - Lagonegro, Lauria e Castelluccio. |
37 Da Sapri al Ionio | Da Sapri all’incontro della ferrovia al golfo di Taranto presso Senise | Principato Citra - Basilicata - Lagonegro, Latronico, Chiaromonte. |
38 Da Angitola a Soverato | Dall’Angitola a Soverato con prolungamento dal Pizzo alla Marina | Calabria Ultra II - S. Nicolao, Vallelunga e Chiaravalle. |
Visto d’ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici
S. JACINI.