R.D.L. 18 maggio 1941, n. 452 - Sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia

Regno d'Italia

1941 diritto diritto R.D.L. 18 maggio 1941, n. 452 Intestazione 24 aprile 2013 75% Da definire

Sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia
1941
G.U. di pubblicazione: 7 giugno 1941, n. 133

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D’ETIOPIA


Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939‐XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I territori i cui confini sono delimitati nella allegata carta, vidimata, d’ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fanno parte integrante del Regno d’Italia.

Art. 2.

Dei territori di cui all’art. 1, quelli confinanti con la provincia di Fiume, le Isole di Veglia e Arbe e le altre minori appartenenti alle circoscrizioni delle isole predette sono aggregati alla provincia di Fiume.

Art. 3.

Gli altri territori e le isole della Dalmazia di cui all’art. 1, costituiscono, insieme con l’attuale provincia di Zara, il Governatorato della Dalmazia che comprenderà le provincie di Zara, Spalato e Cattaro. Le circoscrizioni delle provincie dalmate saranno stabilite con decreto Reale, il quale determinerà anche le competenze del Governatore e i suoi rapporti con i Prefetti delle dette Provincie. Il Governatore risiederà a Zara e sarà alle dirette dipendenze del DUCE, Capo del Governo.

Art. 4.

Ai comuni di Spalato e di Curzola sarà dato un ordinamento amministrativo speciale.

Le norme relative saranno emanate con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l’interno, di intesa con gli altri Ministri interessati.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori di cui all’art. 1 lo Statuto e le altre leggi del Regno, e a emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione ivi vigente e in particolare con gli ordinamenti che saranno stabiliti per i comuni di Spalato e di Curzola ai sensi dell’art. 4.

Art. 6.

Fino a nuove disposizioni restano in vigore nei territori di cui all’art. 1 i provvedimenti emanati dall’Autorità italiana di occupazione, ad eccezione di quelli rispondenti ad esigenze militari.

Il Governatore della Dalmazia e il prefetto della Provincia di Fiume eserciteranno nei territori di cui all’art. 1 compresi nella rispettiva circoscrizione, le attribuzioni già devolute ai Commissari civili dai provvedimenti predetti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1941‐XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 giugno 1941‐XIX
Atti del Governo, registro 434, foglio 41. – MANCINI