R.D.L. 12 ottobre 1933, n. 1440 - Istituzione del capo del littorio
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G.U. di pubblicazione: 16 novembre 1933, n. 265
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Visto che il regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061 (1), convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928 (2), che dichiara il fascio littorio emblema dello Stato;
Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1430 (3), concernente l’uso del fascio littorio da parte dei comuni, delle province, delle congregazioni di carità e degli enti parastatali;
Visto l’art. 79 dello statuto fondamentale del regno.
Articolo 1.
È istituito il capo del littorio determinato nella sua figurazione araldica dalla illustrazione unita al presente decreto.
Esso è di rosso (porpora) al fascio littorio d’oro circondato da due rami di quercia e d’alloro, annodati da un nastro dai colori
nazionali.
Articolo 2.
L’emblema del fascio littorio usato, a norma delle disposizioni vigenti, dalle province, dai comuni, dalle congregazioni di carità e dagli enti parastatali autorizzati a fregiarsene, dovrà essere disposto negli stemmi di legittimo possesso iscritti nei libri araldici del regno, nella forma della figura araldica del capo.
(1) V. Lex 1926, p. 2336. (3) V. Lex 1928, p. 853.
(2) V. Lex 1927, p. 926
Articolo 3.
Il capo littorio può essere concesso anche ad altri enti riconosciuti e a privati che, per servizi eminenti resi alla patria ed al Re, ne siano giudicati meritevoli. La concessione è disposta con decreto reale su proposta del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, udito il commissario del Re presso la consulta araldica.
Articolo 4.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con questo incompatibili.