Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione - Trattato, Bruxelles, 30 novembre 2000

Unione europea

2000 diritto diritto Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Segretario Generale del Consiglio dell'Unione Europea

PROTOCOLLO

stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione - Dichiarazione

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo e le parti contraenti della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia, Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2000,

considerando quanto segue:

(1) Occorre dare all'Europol strumenti più efficaci per lottare contro il riciclaggio al fine di rafforzare l'Europol nelle sue possibilità di sostegno degli Stati membri in tale lotta.
(2) Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dell'Unione europea ad estendere la competenza dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
La convenzione Europol è modificata come segue:
1) l'articolo 2 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Europol è incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le attività illecite di riciclaggio di denaro, l'organizzazione clandestina dell'immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati."
b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende i reati ad essi connessi. Essa, tuttavia, non comprende i reati presupposto delle attività illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalità rispetto alle quali l'Europol, ai sensi del paragrafo 2, non è competente."
2) l'allegato è modificato come segue:
Il paragrafo che comincia con le parole "A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre," è sostituito dal seguente:
"A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre, incaricare l'Europol di occuparsi di una delle forme di criminalità qui elencate implica parimenti conferirgli competenza in merito ai reati connessi."
Articolo 2
  1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
  2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
  3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalità.
Articolo 3
  1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
  2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
  3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
  4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4, della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrerà in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2, paragrafo 3.
  5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4, della convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtù del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.
Articolo 4
  1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
  2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì trenta novembre duemila.

Seguono le firme

Dichiarazione

adottata dal Consiglio dell'Unione europea al momento dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione
A seguito delle conclusioni 55 e 56 del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio conviene di studiare la definizione di riciclaggio nell'allegato della convenzione Europol tenendo conto delle conseguenze che risulteranno dai lavori in corso in seno al Consiglio sulla direttiva "riciclaggio" e sulla decisione quadro.