Protocollo, stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea - Trattato, Lussemburgo, 16 ottobre 2001

Unione europea

2001 diritto diritto Protocollo, stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Segretario Generale del Consiglio dell'Unione Europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio del 16 ottobre 2001, che istituisce il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE le conclusioni adottate in occasione del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e la necessità di metterle in atto senza indugio al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

TENENDO CONTO delle raccomandazioni formulate dagli esperti in occasione delle relazioni di valutazione reciproca elaborate in base all'azione comune 97/827/GAI del Consiglio, del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata (1),

PERSUASE della necessità di ulteriori misure per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria in materia penale ai fini della lotta contro la criminalità, in particolare la criminalità organizzata, il riciclaggio del denaro e la criminalità finanziaria,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, che sono allegate e costituiscono parte integrante della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 29 maggio 2000 (2), in seguito denominata «convenzione di assistenza giudiziaria del 2000»:

Articolo 1 - Richiesta di informazioni sui conti bancari
1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta ad una richiesta trasmessa da un altro Stato membro, se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel suo territorio e, in caso affermativo, a fornire ogni particolare dei conti identificati.
Le informazioni comprendono anche, se ne è fatta richiesta e purché possano essere fornite entro un periodo ragionevole, i conti per i quali la persona oggetto del procedimento è procuratrice.
2. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.
3. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se l'indagine riguarda:
  • un reato punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di un periodo massimo di almeno quattro anni nello Stato membro richiedente e di almeno due anni nello Stato membro richiesto oppure
  • un reato di cui all'articolo 2 della convenzione del 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) o nell'allegato di detta convenzione, quale modificata, oppure
  • nella misura in cui nella convenzione Europol non sia eventualmente contemplato un reato previsto nella convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, nel protocollo del 1996 ad essa relativo o nel secondo protocollo del 1997.
4. Nella richiesta l'autorità richiedente:
  • indica perché ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine sul reato,
  • indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato membro richiesto e, per quanto ne sia a conoscenza, quali banche possano essere implicate,
  • inserisce qualsiasi informazione disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
5. Gli Stati membri possono subordinare l'esecuzione di una richiesta a norma del presente articolo alle stesse condizioni che applicano per le richieste di perquisizione e sequestro.
6. Il Consiglio può decidere, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea, di ampliare l'ambito di applicazione di cui al paragrafo 3.
Articolo 2 - Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie
1. Su domanda dello Stato membro richiedente lo Stato membro richiesto fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.
2. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente nella misura in cui le informazioni sono note all'organismo finanziario presso cui è depositato il conto.
3. Lo Stato membro richiedente indica nella sua richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.
4. Gli Stati membri possono subordinare l'esecuzione di una richiesta a norma del presente articolo alle stesse condizioni che applicano per le richieste di perquisizione e sequestro.
Articolo 3 - Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché, su richiesta di un altro Stato membro, sia in grado di esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati nella richiesta e comunica i relativi risultati allo Stato membro richiedente.
2. Lo Stato membro richiedente indica nella sua richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.
3. La decisione di esercitare un controllo è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto, tenendo nella debita considerazione il diritto nazionale di detto Stato membro.
4. Le modalità pratiche del controllo sono concordate dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente e di quello richiesto.
Articolo 4 - Riservatezza
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi il fatto che sono state trasmesse informazioni allo Stato membro richiedente a norma degli articoli 1, 2 o 3 o che è in corso un'indagine.
Articolo 5 - Obbligo d'informazione
Se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria l'autorità competente dello Stato membro richiesto ritiene che possa essere opportuno avviare indagini non previste inizialmente o che non era stato possibile specificare all'atto della richiesta, essa ne informa senza indugio l'autorità richiedente per consentirle di adottare ulteriori provvedimenti.
Articolo 6 - Richieste complementari di assistenza giudiziaria
1. Se emette una richiesta di assistenza giudiziaria complementare ad una richiesta precedente, l'autorità competente dello Stato membro richiedente non è tenuta a fornire le informazioni già fornite nella richiesta iniziale. La richiesta complementare contiene le informazioni necessarie per individuare la richiesta iniziale.
2. Se, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'autorità competente che ha emesso la richiesta di assistenza giudiziaria partecipa all'esecuzione della richiesta nello Stato membro richiesto, essa può, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, della convenzione di assistenza giudiziaria del 2000, trasmettere una richiesta complementare direttamente all'autorità competente dello Stato membro richiesto mentre si trova in detto Stato.
Articolo 7 - Segreto bancario
Uno Stato membro non invoca il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria di un altro Stato membro.
Articolo 8 - Reati fiscali
1. L'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata solo a motivo che la richiesta si riferisce a reati che lo Stato membro richiesto considera reati fiscali.
2. Nel caso in cui a uno Stato membro sia riservata la facoltà di subordinare l'esecuzione delle richieste di perquisizione o sequestro alla condizione che il reato che ha dato luogo alla richiesta sia punibile secondo la sua legge, tale condizione è soddisfatta, per quanto concerne i reati di cui al paragrafo 1, se il reato corrisponde ad un reato della stessa natura secondo la sua legge.
La richiesta non può essere respinta a motivo che la legislazione dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o che non contiene lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro richiedente.
3. L'articolo 50 della convenzione di applicazione di Schengen è abrogato.
Articolo 9 - Reati politici
1. Ai fini dell'assistenza giudiziaria fra Stati membri nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto come un reato politico o fatto connesso con un reato politico o ancora un reato determinato da motivi politici.
2. Ciascuno Stato membro, all'atto della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può dichiarare che applicherà il paragrafo 1 solo in relazione:
a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977; e
b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere che corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.
3. Le riserve formulate ai sensi dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo non si applicano all'assistenza giudiziaria tra Stati membri.
Articolo 10 - Trasmissione al Consiglio delle decisioni di rifiuto e coinvolgimento dell'Eurojust
1. Se una richiesta è respinta in base:
  • all'articolo 2, lettera b), della convenzione europea di assistenza giudiziaria o all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del trattato Benelux, o
  • all'articolo 51 della convenzione di applicazione di Schengen o all'articolo 5 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, o
  • all'articolo 1, paragrafo 5, o all'articolo 2, paragrafo 4, del presente protocollo,
e se lo Stato membro richiedente insiste nella sua richiesta e non è possibile giungere ad alcuna soluzione, lo Stato membro richiesto trasmette al Consiglio, per informazione, la decisione di rifiuto motivata, affinché possa essere esaminato il funzionamento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
2. Le autorità competenti dello Stato membro richiedente possono comunicare all'Eurojust eventuali problemi riscontrati per quanto attiene all'esecuzione di una richiesta in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 1 in vista di una possibile soluzione pratica ai sensi delle disposizioni stabilite nello strumento relativo all'istituzione dell'Eurojust.
Articolo 11 - Riserve
Il presente protocollo non può essere oggetto di alcuna riserva ad eccezione di quelle previste all'articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 12 - Applicazione territoriale
L'applicazione del presente protocollo nei confronti di Gibilterra prenderà effetto all'atto dell'estensione della convenzione di assistenza giudiziaria del 2000 a Gibilterra a norma dell'articolo 26 di detta convenzione.
Articolo 13 - Entrata in vigore
1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ottavo a detta formalità. Tuttavia, se a tale data la convenzione di assistenza giudiziaria del 2000 non è ancora entrata in vigore, il presente protocollo entra in vigore alla data in cui entra in vigore detta convenzione.
4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva all'entrata in vigore del presente protocollo a norma del paragrafo 3 fa sì che, novanta giorni dopo detta notifica, il presente protocollo entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per i quali esso è già in vigore.
5. Prima che il protocollo entri in vigore a norma del paragrafo 3, ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2, o successivamente in qualsiasi altro momento, che applicherà il presente protocollo nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data di deposito.
6. In deroga ai paragrafi 3, 4 e 5, l'entrata in vigore o l'applicazione del presente protocollo non hanno efficacia per quanto attiene alle relazioni tra due Stati membri prima che la convenzione di assistenza giudiziaria del 2000 sia entrata in vigore o sia applicata tra i medesimi.
7. Il presente protocollo si applica all'assistenza giudiziaria avviata successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data in cui, a norma del paragrafo 5, essa si applica tra gli Stati membri interessati.
Articolo 14 - Stati aderenti
1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione di assistenza giudiziaria del 2000.
2. Il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea, fa fede.
3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non è ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.
5. Se il presente protocollo non è ancora entrato in vigore al momento del deposito del loro strumento di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 13, paragrafo 5.
6. In deroga ai paragrafi 4 e 5 l'entrata in vigore o l'applicazione del presente protocollo nei confronti dello Stato aderente non ha efficacia prima che la convenzione di assistenza giudiziaria del 2000 sia entrata in vigore o sia applicata per quanto riguarda detto Stato.
Articolo 15 - Posizione dell'Islanda e della Norvegia
L'articolo 8 è una misura che modifica le disposizioni di cui all'allegato A dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (in seguito denominato «accordo di applicazione») (3) o si basa su tali disposizioni.
Articolo 16 - Entrata in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia
1. Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo di associazione, la disposizione di cui all'articolo 15 del presente protocollo entra in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia novanta giorni dopo la notifica al Consiglio e alla Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo di associazione, dell'espletamento delle norme costituzionali, nelle loro relazioni con gli Stati membri per i quali il presente protocollo è già entrato in vigore in virtù dell'articolo13, paragrafo 3 o 4.
2. L'entrata in vigore del presente protocollo nei confronti di uno Stato membro successivamente all'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 15 per l'Islanda e la Norvegia rende tale disposizione applicabile anche nelle relazioni reciproche tra detto Stato membro e l'Islanda e la Norvegia.
3. La disposizione di cui all'articolo 15 non sarà in nessun caso vincolante per l'Islanda e la Norvegia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione di assistenza giudiziaria del 2000 per questi due Stati.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la disposizione di cui all'articolo 15 entra in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia non oltre la data di entrata in vigore del presente protocollo per il quindicesimo Stato che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo.
Articolo 17 - Depositario
Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente protocollo.
Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni, nonché qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Lussembourgo, addì sedici ottobre 2001, in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro.

Seguono le firme

(1) GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7.

(2) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.