Protezione delle Istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici - Trattato - Washington, 15 aprile 1935

Stati vari

1935 diritto diritto Protezione delle Istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici (Patto Roerich) Intestazione 11 settembre 2008 25% diritto


(Traduzione non ufficiale a cura del Gen. B. Fabrizio Fiorita)


Le Alte Parti Contraenti, animate dallo scopo di dare forma convenzionale ai postulati della risoluzione, approvata il 16 Dicembre 1933 da tutti gli Stati rappresentati alla Settima Conferenza Internazionale degli Stati Americani, tenuta a Montevideo, che raccomandava che "i Governi d'America che non lo hanno ancora fatto firmino il 'Patto Roerich', promosso dal 'Museo Roerich' negli Stati Uniti, e che ha come proprio obiettivo l'adozione universale di una bandiera, già designata e generalmente conosciuta, allo scopo di salvaguardare così in ogni tempo di pericolo tutti i monumenti inamovibili di proprietà nazionale e privata che costituiscono il tesoro culturale dei popoli",

hanno risoluto di concludere un Trattato a quel fine in vista e per l'effetto che i tesori della cultura siano rispettati e protetti in tempo di guerra ed in pace, hanno convenuto sui seguenti articoli:

Art. 1.

I monumenti storici, i musei, le istituzioni scientifiche, artistiche, educative e culturali saranno considerate neutrali e come tali rispettate e protette dai belligeranti. Lo stesso rispetto e protezione sarà dovuta al personale delle istituzioni sopra menzionate. Lo stesso rispetto e protezione sarà accordato ai monumenti storici, ai musei, alle istituzioni scientifiche, artistiche, educative e culturali tanto in tempo di pace quanto in guerra.

Art. 2.

La neutralità dei monumenti e delle istituzioni menzionate negli Articoli precedenti e la protezione ed il rispetto loro dovuto sarà riconosciuto nell'intera estensione dei territori soggetti alla sovranità di ciascuno degli Stati Firmatari ed Accedenti, senza alcuna discriminazione circa la lealtà allo Stato di detti monumenti ed istituzioni. I rispettivi Governi concordano nell'adottare le misure di legislazione interna necessarie ad assicurare tale protezione e rispetto.

Art. 3.

Allo scopo di identificare i monumenti e le istituzioni menzionate nell'Articolo 1, può essere fatto uso di una bandiera distintiva (cerchio rosso con tre sfere rosse all'interno su sfondo bianco) in accordo con il modello annesso a questo Trattato.

Art. 4.

I Governi firmatari e quelli che accederanno a questo Trattato invieranno all'Unione Pan Americana, al momento della firma o accessione o in qualsiasi momento successivo, una lista dei monumenti e delle istituzioni per i quali essi desiderano la protezione concordata in questo Trattato. L'Unione Pan Americana, notificando ai Governi firme o accessioni, invierà anche la lista dei monumenti e delle istituzioni menzionate in questo Articolo e informerà gli altri Governi di ogni cambiamento in detta lista.

Art. 5.

I monumenti e le istituzioni menzionate nell'Articolo 1 cesseranno di godere dei privilegi riconosciuti nel presente Trattato nel caso ne venga fatto uso per scopi militari.

Art. 6.

Gli Stati che non firmano il presente Trattato alla data in cui esso è aperto per la firma possono firmarlo o aderirvi in qualsiasi momento.

Art. 7.

Gli strumenti di accessione, così come quelli di ratifica e denuncia del presente Trattato, saranno depositati presso l'Unione Pan Americana, che darà notizia dell'atto di deposito agli altri Stati Firmatari o Accedenti.

Art. 8.

Il presente Trattato può essere denunciato in ogni momento da qualsiasi Stato Firmatario o Accedente e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo che ne sarà data notizia agli altri Stati Firmatari o Accedenti.

In coscienza di che i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati nella forma dovuta e corretta, firmano questo Trattato in nome dei loro rispettivi Governi, e appongono a tal fine i loro sigilli, alle date riportate accanto alle loro firme.

Washington, 15 aprile 1935

Bandiera distintiva come indicata all'Art. 3