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144 libro quinto - capo secondo


territori de’ loro feudi. E come il dominio quiritario degli antichi romani, cosí il diretto degli antichi barbari restarono finalmente a significare il dominio che produce azione civile reale.

1075E qui si dá un assai luminoso luogo di contemplare nel ricorso che fanno le nazioni anco il ricorso che fece la sorte de’ giureconsulti romani ultimi con quella de’ dottori barbari ultimi; ché, siccome quelli avevano giá a’ tempi loro perduto di vista il diritto romano antico, com’abbiamo a mille pruove sopra fatto vedere, cosí questi negli ultimi loro tempi perderono di veduta l’antico diritto feudale. Perciò gl’interpetri eruditi della romana ragione risolutamente niegano queste due spezie barbare di dominio essere state conosciute dal diritto romano, attendendo al diverso suono delle parole, nulla intendendo essa identitá delle cose.

1076Ritornarono i beni ex iure optimo, qual’i feudisti eruditi diffiniscono i beni allodiali, liberi d’ogni peso pubblico nonché privato, e ’l confrontano con quelle poche case che Cicerone osserva ex iure optimo a’ suoi tempi essere restate in Roma. Però, come di tal sorta di beni si perdé la notizia entro le leggi romane ultime, cosí di tali allodi non si truova a’ nostri tempi pur uno affatto. E, come i predi ex iure optimo de’ romani innanzi, cosí dopoi gli allodi ritornarono ad essere beni stabili liberi d’ogni peso reale privato, ma soggetti a’ pesi reali pubblici; perché ritornò la guisa con la quale dal censo ordinato da Servio Tullio si formò il censo che fu il fondo dell’erario romano: la qual guisa sopra si è ritruovata. Talché gli allodi e i feudi, ch’empiono la somma divisione delle cose in diritto feudale, si distinguettero tra loro dapprima: ch’i beni feudali portavano di séguito la laudazione del signore, gli allodi non giá. Dove, senza questi principi, si debbono perdere tutt’i feudisti eruditi, come gli allodi, ch’essi, con Cicerone, voltano in latino «bona ex iure optimo», ci vennero detti «beni del fuso», i quali, nel propio loro significato, come sopra si è detto, erano beni di un diritto fortissimo, non infievolito da niuno peso straniero, anche pubblico; che, come pure sopra abbiam detto, furono i beni de’ padri nello stato