Pagina:Vico, Giambattista – La scienza nuova seconda, Vol. I, 1928 – BEIC 1964037.djvu/76

70 libro primo - sezione prima


le leggi, le comandasse secondo la formola portata a lui dal senato, altrimente si servisse del suo sovrano arbitrio e l’«antiquasse» (cioè dichiarasse di non voler novitá); talché tutto ciò ch’indi in poi ordinasse il senato d’intorno a’ pubblici affari, fussero o istruzioni da esso date al popolo, o commessioni del popolo date a lui. Restava finalmente il censo, perché, per tutto il tempo innanzi, essendo stato l’erario de’ nobili, i soli nobili se n’erano criati censori: poi che egli per cotal legge divenne patrimonio di tutto il popolo, ordinò Filone nel terzo capo che si comunicasse alla plebe ancor la censura, il qual maestrato solo restava da comunicarsi alla plebe.

114Se sopra quest’ipotesi si legga quindi innanzi la storia romana, a mille pruove si truoverá che vi reggono tutte le cose che narra, le quali, per le tre voci non diffinite anzidette, non hanno né alcun fondamento comune, né tra loro alcun convenevole rapporto particolare; onde quest’ipotesi perciò si dovrebbe ricever per vera. Ma, se ben si considera, questa non è tanto ipotesi quanto una veritá meditata in idea, che poi con l’autoritá truoverassi di fatto. E — posto ciò che Livio dice generalmente: gli asili essere stati «vetus urbes condentium consilium», come Romolo entro l’asilo aperto nel luco egli fondò la romana — ne dá l’istoria di tutte l’altre cittá del mondo de’ tempi finora disperati a sapersi. Lo che è un saggio d’una storia ideal eterna (la quale dentro si medita e si ritruova), sopra la quale corrono in tempo le storie di tutte le nazioni.

XLIII

[Legge petelia. — Anni del mondo 3661, di Roma 419]

115Quest’altra legge fu comandata negli anni di Roma CCCCXIX, detta de nexu (e, sí, tre anni dopo la publilia), da’ consoli Caio Petelio e Lucio Papirio Mugliano; e contiene un altro punto massimo di cose romane, poiché con quella si rillasciò a’ plebei la ragion feudale d’essere vassalli ligi de’ nobili per cagion di debiti, per gli quali quelli tenevano questi, sovente tutta la vita,