Pagina:Vico, Giambattista – La scienza nuova seconda, Vol. I, 1928 – BEIC 1964037.djvu/309


la provvedenza è l’ordinatrice delle nazioni 303


qualche cognizione d’una divinitá, benché, per lor ignoranza e disordine, non conoscesse la vera ciascuna, con aver ciascuna propie religioni, lingue, terre, nozze, nomi, armi, governi e leggi), aveva fatto nello stesso tempo nascere il diritto naturale delle genti maggiori, con tutte l’anzidette propietá, da usar poi i padri di famiglia sopra i clienti; cosí, trallo far nascere le repubbliche, per mezzo di essa forma aristocratica con la qual nacquero, ella il diritto naturale delle genti maggiori (o sieno famiglie), che si era innanzi nello stato di natura osservato, fece passare in quello delle genti minori (o sia de’ popoli), da osservarsi nel tempo delle cittá. Perché i padri di famiglia, de’ quali tutte l’anzidette ragioni erano propie loro sopra i clienti, in tal punto, col chiudersi quelli in ordine naturale contro di questi, vennero essi a chiudere tutte l’anzidette propietá dentro i lor ordini civili contro le plebi; nello che consistette la forma aristocratica severissima delle repubbliche eroiche.

632In cotal guisa il diritto naturale delle genti, ch’ora tra i popoli e le nazioni vien celebrato, sul nascere delle repubbliche nacque propio delle civili sovrane potestá. Talché popolo o nazione, che non ha dentro una potestá sovrana civile fornita di tutte l’anzidette propietá, egli propiamente popolo o nazione non è, né può esercitar fuori contr’altri popoli o nazioni il diritto natural delle genti; ma, come la ragione, cosí l’esercizio ne avrá altro popolo o nazione superiore.

633Le quali cose qui ragionate, poste insieme con quello che si è sopra avvertito, che gli eroi delle prime cittá s’appellarono «dèi», dánno la spiegata significazione di quel motto, con cui «iura a diis posita» sono state dette le ordinazioni del diritto natural delle genti. Ma, succeduto poi il diritto naturale delle genti umane ch’Ulpiano piú volte sopra ci ha detto, sopra il quale i filosofi e i morali teologi s’alzarono ad intendere il diritto naturale della ragion eterna tutta spiegata, tal motto passò acconciamente a significare il diritto naturale delle genti ordinato dal vero Dio.