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degli elementi 113


312Questa degnitá, col detto di Dione riferito nell’antecedente, stabilisce la provvedenza essere l’ordinatrice del diritto natural delle genti, perch’ella è la regina delle faccende degli uomini.

313Questa stessa stabilisce la differenza del diritto natural degli ebrei, del diritto natural delle genti e diritto natural de’ filosofi. Perché le genti n’ebbero i soli ordinari aiuti dalla provvedenza; gli ebrei n’ebbero anco aiuti estraordinari dal vero Dio, per lo che tutto il mondo delle nazioni era da essi diviso tra ebrei e genti; e i filosofi il ragionano piú perfetto di quello che ’l costuman le genti, i quali non vennero che da un duemila anni dopo essersi fondate le genti. Per tutte le quali tre differenze non osservate, debbon cadere gli tre sistemi di Grozio, di Seldeno, di Pufendorfio.

CVI

314Le dottrine debbono cominciare da quando cominciano le materie che trattano.

315Questa degnitá, allogata qui per la particolar materia del diritto naturail delle genti, ella è universalmente usata in tutte le materie che qui si trattano. Ond’era da proporsi tralle degnitá generali; ma si è posta qui, perché in questa piú che in ogni altra particolar materia fa vedere la sua veritá e l’importanza di farne uso.

CVII

316Le genti cominciarono prima delle cittá, e sono quelle che da’ latini si dissero «gentes maiores», o sia case nobili antiche, come quelle de’ padri de’ quali Romolo compose il senato e, col senato, la romana cittá. Come, al contrario, si dissero «gentes minores» le case nobili nuove fondate dopo le cittá, come furono quelle de’ padri de’ quali Giunio Bruto, cacciati gli re, riempiè il senato, quasi esausto per le morti de’ senatori fatti morire da Tarquinio superbo.

G. B. Vico - Opere, IV-i. 8