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sinopsi del diritto universale 9


E pur Teseo con la legge «De nexo soluto forti sanate» fin da’ tempi eroici fonda la libertá degli atteniesi; e i romani, finalmente dopo trecento anni della lor republica, la riferiscono nelle XII Tavole.

Da tutte queste cose raccoglie che i romani custodirono fortemente i costumi delle genti maggiori, sopra i quali Romolo fondò la republica e che questa custodia loro sola ci possa dare cosí la certezza dell’origine, come la successione non interrotta della storia profana.

Quindi, ripigliando l’ordine incominciato, propone la definizione del ius civile in genere di Gaio, col quale «omnes populi partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur».

Due assiomi:

Primo: il ius volontario ha per sua fiaccola la storia o delle cose o delle parole.

Secondo: è certa regola d’interpretazione che le parole si devono prendere nella lor propia significazione, se non pure ne siegue inconveniente.

Tre postulati:

Primo: che [per] tutto ciò che per questi principi esso ragiona che gli uomini nel tempo oscuro dovettero operare, se non ci osta la sacra storia, e molto piú se ci assiste, si conceda che abbiano cosí operato.

Secondo: che, essendo il ius civile un ammasso di ius gentium e di proprio, ciò che nel ius romano si truova uniforme a ciò che si narra aver gli uomini nel tempo oscuro operato, si conceda esser de iure gentium.

Terzo: che i parlari o di prosa o di verso, e molto piú di verso che di prosa (quando i primi scrittori profani furono poeti), i quali convengono alle cose le quali si narrano del tempo oscuro, quelle propriamente significhino, e che poi la lor significazione si sia impropiata. Come, per essemplo, è piú propio «usurpare trinoctium», detto della donna che tre notti si toglie al marito e di sé a lui usum surripit, che «usurpare» per «interrompere la possessione con citare il posses-