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§. XII.

Se convenga tassar per legge i prezzi di alcuna merce.


S

I è creduto di poter per legge livellare i prezzi interni, massimamente di alcune derrate che servono all’uso più comune del popolo. Questo espediente forse è nato, dappoichè videro i magistrati che dalle loro leggi vincolanti non ne nasceva la pubblica abbondanza, che anzi i prezzi si rialzavano diminuendosi il numero de’ venditori. Per rimediare al male d’una

legge vincolante si ricorse ad altra legge vincolante ancor più, e si stabilì per autorità pubblica il prezzo, a cui dovevano vendersi alcune merci. Questi usi sussistono in varj Stati. La maggior parte degli uomini viene sedotta coll’aspetto d’una politica speculativa, la quale come la scuola sofistica fa abbellire questi ordigni constringenti, e rappresentarli come salutari allo Stato, e con una virtuosa, ma sorpresa decisione, e anticipato giudizio le fa abbracciare.

Esaminiamo gli effetti di simili prescri-


zio-