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e cosí per molti se va perdendo questo benefizio. L’acquistare il stato se fa variamente ed è da sapere che alcuno non è abile ad acquistar benefizio del stato, se lui o suoi antecessori per 30 anni continui non siano sta’ descritti nelle gravezze ordinarie del commun di Fiorenza; ma qualonche è cosí descritto può acquistare lo stato in uno de’ tre modi. Il primo, clic può essere nominato e mandato a partito a ciascuno de’ tre maggiori, cioè Signori e Collegi, e vincendo, cioè passando la metá del Consiglio ed essendo tratti, acquistano non solo quel magistrato, ma il benefizio di essere imborsati come gli altri cittadini statuari, e non solo per loro, ma per loro figliuoli, nepoti e pronepoti ; benché per questo modo rari pervengono a questo grado. Il secondo modo è che ogni anno il secondo di de marzo o di aprile si cstraeno 70 elezionari nel Consiglio granile, quali hanno facultá di nominare uno per ciascuno ch’abbi pagato gravezze anni 30; e de loro quelli che ottengono il partito, sin al numero di 24, con la metá delle fave, se intendono avere acquistato il benefizio. Ma è questa differenza tra questi e quelli ottengono con el primo modo: che questi non acquistano altro benefizio se non di poter venir al Consiglio e render li suffragi; ma quelli che sono eletti de’ tre maggiori sono imborsati in quella borsa, donde si traggono gli offici della cittá c del dominio. Il terzo modo di acquistar il stato non è ordinario, ma talora ne’bisogni della cittá s’ha usato creare magistrati ch’abbino autoritá, secondo la qualitá degli uomini. Altri se ammettono al Consiglio per qualche summa eli danari ; benché molti pochi con li modi sopradetti Io acquistano, e rari anco sono quelli clic con li dui sopradclti modi pervengono a tali gradi, se non sono uomini grandi di prudenzia, di dottrina c d’altre virtú o valor neH’ariiie. E in questo Consiglio intervengono anco tutti li consoli delle arti, durante il suo officio, ancora che ordinariamente non siano de Consiglio. Circa all’altro capo della creazione della legge, dico a Vostre Signorie che, sempre che sia indicato cs|>ediente creare nuove leggi, se ne fa deliberazione per gli eccellentissimi signori; e