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Il secondo tribunale nelle materie iudiciarie è delli iudiri forestieri del Consiglio di iustizia over Rota, qual è instituito a questo modo: cioè che de loro 6, che sono tutti dottori, 2 sono deputati iudici delle prime instanzie, ciascuno delli quali 2 è deputato a iudicar le cause de 2 quartieri della cittá, cioè ognuno de loro iudica 2 quartieri distintamente, e se mutano ogni 6 mesi, che l’uno iudica poi li 2 quartieri che per li 6 mesi preteriti sono sta’ iudicati per l’altro. È constituito poi uno terzo de loro 6 dottori solo alle appellazioni delle sentenzie delli sopradetti 2, il quale confirmando la sentenzia del primo, non se può di essa appellarsi; ma, revocandola, la appellazione va alli altri 3 che restano, i quali, oltra il indicare, sono sempre obligati scrivere le ragioni che li movono a dare tali sentenzie; e, non essendo questi di alcuna delle opinioni, cioè né del primo né del secondo, l’appellazione si devolve a tutta la Rota, cioè a tutti sei; della sentenzia delli quali, ancora che non fosse conforme ad alcuna delle altre e che sia fatta per la maggior parte de loro, non se può piú appellare. Dura l’officio loro anni 3, ed ogni 6 mesi uno di loro è podestá, il quale, oltra le altre iurisdizioni ordinarie, habet omnimodam aucloritatem et gladii poiestatem in tutti li casi criminali, fra li quali ed altri magistrati a ciò deputati, come inferius se dirá, ha loco la prevenzione. Ha ciascuno de loro dottori di salario ducati 400 d’oro a l’anno, e quelli 6 mesi che stanno podestá hanno ducati 400 piú, ita che ciascuno di loro tira in 3 anni ducati 1600 d’oro. Serve questa Rota all’informazione delli magistrati, perché molte cause dubbie se remettono alla Rota, delle quali sommariamente referiscono. Li quali 6 dottori sono eletti da’ signori e collegi, e, ancorché siano condutti per 3 anni, nondimeno stanno a sindicato e da detti signori e collegi deono avere la rafferma de anno in anno, per modo che sono astretti ad amministrar ragion e giustizia overo a partirsi da Fiorenza. E questo è l’ordine delle cause civili, le quali se espediscono assai summariamente, e non s’usa troppo l’opera de advocati, maxime in le materie mercantili (ma bene all’officio della Rota), per modo