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E, quanto alla prima parte del governo, ch’è il maneggio delle cose di Stato, in questa, benché tutta reposta nella volontá del prencipe, prende però egli il consiglio in ogni cosa dal segretario Concino. Quest’uomo, per la vivacitá del suo ingegno e per la lunga pratica delle cose di Stato, nelle quali si può dire omai consumato, essendo cosí invecchiato, s’acquistò giá appresso il padre una grandissima autoritá e di valore e di fede; per il che, servendosi il prencipe di quest’uomo quasi in tutte le cose, è nato che molti di quei consegli, che apportarono a Cosmo laude d’accorto e di magnanimo e di prudente, sono stati attribuiti all’ingegno di costui. Quest’autoritá e credito non solo s’è stabilito presso il figliolo, ma in maniera accresciuto, che si può dire con veritá che non solo questo prencipe non faccia alcuna cosa senza sua saputa, ma neanco ne determini alcuna diversa dalla sua opinione; in modo che sopra le spalle sue riposa, si può dire, tutto il peso e la soma di quello Stato. Appresso a questo ha alcuni altri suoi favoriti, con quali communica delle volte alcune cose, ma non sempre né tutte; e tra questi principalmente è il signor Giacomo Salviati, parente suo. Questo poco numero di consiglieri causa che, oltre ch’il prencipe è piú assoluto padrone, le deliberazioni hanno piú autoritá come nate dal voler del prencipe; poiché, non v’essendo Consiglio di Stato, non si può dire: «Questa è stata opinione del Consiglio», ma: «Questo è il volere del prencipe»; e anco passano le cose piú segrete e forse piú sicure. Quanto poi alla seconda parte, ch’è quella de’ giudizi, resta tutta maneggiata dalli magistrati medesimi e tribunali appresso alli quali era trattato anco al tempo della libertá, cosí nel civile come nel criminale. Imperoché sono le controversie civili giudicate da un numero di dottori di ruota, come anco a Roma ed a Bologna, e le cause criminali come si faceva prima, essendovi tuttavia, in luogo del confaloniere, uno che, mutato il nome, si chiama «luogotenente», i soliti consiglieri, il magistrato degli Otto e tutti gli altri magistrati urbani, come le vicarie e podestarie (eccettuato però li governatori delle cittá principali