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quadro da questo delineato «piuttosto che all’Italia longobarda del VI e del VII secolo, non convenga all’Italia del sec. VIII, quando le mutate relazioni tra longobardi e bizantini, la frequenza de’ matrimoni, l’unitá religiosa e l’azione sempre crescente della civiltá romana, modificando sensibilmente i rapporti tra conquistati e conquistatori, permisero al diritto dei vinti d’insinuarsi tra’ vincitori e alterare le primitive sembianze dello stato longobardo». Manca ogni documento che dimostri 1 ’esistenza anche d’un solo proprietario romano che viva con la propria legge, o l’uso pubblico della legge romana prima di Liutprando. Il quadro poi tracciato dall’ Hartmann è, per il Romano «a tinte troppo rigide ed uniformi, perché la conquista longobarda non penetrò, non si svolse in modo eguale dappertutto, e il modo potè variare a seconda delle condizioni locali e delle maggiori o minori difficoltá e resistenze che incontrò. Come non tutti i longobardi divennero egualmente proprietari, cosi non tutti i possessori romani furono uccisi o scacciati, né tutti i liberi vennero ridotti alla condizione di aldi». I romani delle localitá che si diedero ai longobardi per trattati è probabile che conservassero la loro libertá; cosi coloro che passarono dalle terre bizantine alle longobardiche, e certo gli ecclesiastici. Tutti costoro, però, divenivano senz’altro longobardi, e vivevano secondo le leggi di questi.

Non dello stesso parere è il Salvioliri), poiché egli ammette che ai romani sia stato lasciato, colla libertá e le terre, l’uso delle loro leggi; ma afferma: «bisogna però intendere ciò in un senso limitato, cioè nel senso che rispettarono il diritto romano nelle relazioni dei romani tra loro, ma che in tutto ciò che concerneva il diritto pubblico, penale e procedurale sottoposero i romani all’editto, il quale cosi ebbe per alcuna parte carattere territoriale. Ciò spiega perché l’editto sia chiamato lex italica, consuetudo regni, perché quanti vivevano nel territorio longobardo dovevano rispettarlo nei loro rapporti collo stato e nelle loro relazioni coi vincitori». Il diritto romano fu poi riconosciuto esplicitamente coll’andar del tempo, e ciò è provato dalla legge de scriòis del 727.

Un giudizio generale dell’opera storica del Trova, e dell’importanza sua, poiché ne considera pressoché tutta la produzione. (1) Storia del diritto italiano, Torino, U. T. E. T., 8» ed., 1931.