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Liutprando del 721 voleva ciò espressamente: ma Peritheo si servi d’un sesto genere d’affrancamento, cioè della manomissione per testamento: e ciò era in dispregio della legge stessa del 721, che solo riserbava Paffrancamento per iscrittura al caso di volersi fare un aidio. Ma chi non vede che i costumi avevano introdotto il sesto genere di affrancamenti per testamentumí E che questo procedeva solo dalla seconda parte della legge del 321 di Costantino? E chi non vede che questa legge Romanorum si veniva introducendo di giorno in giorno fra i longobardi in subsídium? E che la cittadinanza romana la quale non poteva per le leggi 226 e 227 di Rotari conferirsi da un longobardo non fu in realtá conferita se non in parole, né per altra ragione se non perché trattandosi di quella seconda parte della legge di Costantino, la qual seconda parte non era con legge longobarda entrata mai nell’editto in favore degli ecclesiastici manomittenti, volle il vescovo Peritheo servirsi dei formulari romani, ove diceasi che ai manomessi era dovuta la cittadinanza romana? Sia che Peritheo l’avesse fatto per maggior sicurezza dell’atto, ovvero per maggior divozione, certamente egli si servi sussidiariamente cosi d’una parte di lex Romanorum come d’una forinola detta romana.

2. Lo stesso fece Gratus habitat or Modoetiae nel 769: Gratus diacono e perciò avvalutosi anch’egli in subsídium e della seconda parte della legge costantiniana e della formola corrispondente. Che sia stato possessore longobardo ed ingenuo si vede chiaro in quel suo testamento, che fu stampato dal Frisi nelle Memorie storiche di Monza (anno 794, tom. II, pag. 3), e che parla dei suoi aldi e delle sue aidie, non meno che di alcune case aldionarie. Si serve inoltre della formola longobarda in lectulo decumbens, consacrata pei testamenti ad pias causas dalla legge del 712 di Liutprando (lib. I, leg. 4). 3. Ma l’esempio piú manifesto è quello dell’anno 800, esempio citato dal Savigny, che lo tolse dal Lupi. Due cittadini longobardi e possessori d’aldi e di case aldionarie, i quali possessori erano entrambi ecclesiastici, fanno in due un sol testamento: e sono Auspert chierico e Lupo prete, di Bergamo