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che la classe numerosa dei coloni romani divenisse la classe degli aldi: ciò conferma quello che io penso dei vinti romani. Riguardo al vostro terzo tomo, continuate, mio caro conte, continuate: ve lo dico in veritá e con tutta schiettezza dell’animo. E poiché io sono incerto di ciò che sará delle mie pubblicazioni, prendo a voler dimostrare le mie tre proposizioni, secondo il vostro desiderio: quelle cioè contenute nella mia lettera del 29 decemore 1830. Ma il farò continuando la vostra discussione secondo l’antica forma: perché poi le tre proposizioni dipendono essenzialmente dal rimuovere l’ostacolo delle leggi 37 e 74 di Liutprando; niuno, io credo, vorrá parlare della centesima. E restringendomi per poco alla sola 37, dissi e ripeto che in quella si vede come la lex Romanorum si era insinuata fra i longobardi: veritá evidente da per sé medesima, perché necessariamente deve per la natura delle cose umane avvenir cosi. Ma dell’essere avvenuto cosi, voglio dare le pruove: ma che dico? Savigny ne ha date per me: Savigny ne ha raccolte un gran numero nel suo capo XIV. Egli, forse perché non era del suo proposito, ha trascurato di cercar le cagioni di questo travasamento della lex Romanorum in quella propria dei longobardi: ma lasciando star le cagioni, egli è certo e certissimo il fatto. Non tutti gli esempi recati quivi dal Savigny sono concludenti, e molti ne mancano: ciò poco importa: importa per altro d’osservare che la rivoluzione avvenuta nel dritto longobardo, allorché Carlomagno permise in Italia le leggi di tutti gli altri popoli a lui sottoposti, non produce alcuna differenza fra gli atti anteriori e posteriori a lui. Perché ben Carlomagno disse che ciascuno seguitasse la propria legge, ma non che una stessa persona potesse vivere secondo due leggi diverse fra loro. Se dunque io troverò uomini longobardi che nei loro atti si avvalgano di leggi romane, dirò che quelli continuavano ad essere longobardi e viventi a legge longobarda, ma che sussidiariamente ricorrevano a qualche capo della lex Romanorum. In somma vi era un dritto permanente longobardo secondo il quale si regolava la cittadinanza, ma che di mano in mano veniva ed alterato e supplito dalla lex Romanorum.