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Che i pagamenti dovranno effettuarsi alle casse della società esistenti in Venezia ed in Milano, secondo cioè che furono stilati i certificati interinali.

Che la chiamata pei pagamenti delle rate s’intenderà legalmente fatta coll’inserzione degli avvisi per tre volte consecutive nelle privilegiate Gazzette di Milano, Venezia e Vienna ed in quella Universale di Augusta: e detti avvisi porteranno la fissazione di mesi tre decorribili dal giorno in cui il terzo avviso sarà inserito nelle Gazzette privilegiate di Milano e di Venezia.

Che quel proprietario di un certificato interinale d’azione, che manchi al pagamento anche di una sol rata, perde ogni diritto: e l‘azione verrà compenetrata nella società senza che la medesima abbia l’obbligo di rifondere le somme antecedentemente pagate.

Che col fatto pagamento del sei per cento il proprietario del certificato interinale d’azione entra a parte di tutti i diritti ed obbli-