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giurisdizione sulla parte del paese che occupa, e non impedirà in verun modo l’azione delle autorità militari e civili instituite dal sovrano, alle quali anzi presterà assistenza attiva qualora ne verrà richiesto.

Nei casi in cui circostanze imprevedute costringessero S. M. Sarda a desiderare un rinforzo a questo corpo, il generale comandante nella Lombardia è autorizzato di disporlo senza prima ricercarne gli ordini alla sua corte; s’intende però che tale rinforzo si tratterrà negli Stati di S. M. Sarda solamente finchè essa lo giudicherà necessario, e che per la di lui sussistenza durante quest’epoca, si dovrà provvedere sulla stessa norma, come per il corpo di occupazione.

II. Il corpo ausiliario austriaco occuperà la seguente linea militare: Stradella, Voghera, Tortona, Alessandria, Valenza, Canale e Vercelli; le linee di comunicazione verranno stabilite per Pavia e Buffalora.

Qualora però S. M. Sarda giudicasse opportuno di traslocare una parte di questo corpo ausiliario in punti del suo regno situati fuori di quella linea, il generale comandante austriaco dovrà soddisfare alle brame di S. M. e prendere le misure consentanee allo scopo di lei.

III. Dovendo il governo sardo prestare in natura gli oggetti di sussistenza a questo corpo, vi sarà provveduto nel modo seguente:

L’alloggiamento, le legna, i viveri e i foraggi dovranno essere somministrati in natura. Si è convenuto che in totale il numero delle razioni non oltrepasserà le 13,000 per la truppa e le 4,000 per i cavalli, e che queste razioni dovranno essere somministrate giusta la tariffa annessa alla presente convenzione.

In quanto al soldo, all’armamento, al vestiario ed agli oggetti secondarii, il governo sardo ne supplirà alle spese necessarie col pagamento mensile di 300,000 fr.; la qual