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Art. 2.
Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3.
Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati.
Art. 4.
La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5.
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo aver ottenuto l’assenso delle Camere.
Art. 6.
Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i Decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle Leggi senza sospenderne l’osservanza o dispensarne.
Art. 7.
Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8.
Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art. 9.
Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati: ma in questo ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di 4 mesi.
Art. 10.
La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna