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Art. 44.

Se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45.

Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46.

Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro un deputato durante la sessione della Camera, come pure nelle tre settimane precedenti o susseguenti alla medesima.

Art. 47.

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di Giustizia.


DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

Art. 48.

Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori di tempo della sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49.

I Senatori e i Deputati, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Art. 50.

Le funzioni di Senatore e di Deputato non dànno luogo ad alcuna indennità.