11



guisa nefandi di vessare l’uno e l’altro Clero, da cui, come splendidamente viene attestato dai certissimi monumenti della storia, tanti gran vantaggi derivarono nella cristiana, civile e letteraria repubblica; e spargono che «esso Clero, come nemico del vero e utile progresso della scienza e della civiltà, deve esser rimosso da ogni ingerenza ed esercizio nella istituzione ed educazione dei giovani.»

Altri poi, rinnovando le prave e tante volte condannate invenzioni dei novatori, ardiscono con insigne impudenza di sottomettere all’arbitrio dell’autorità civile la suprema autorità della Chiesa e di questa Sede apostolica, a lei comunicata da Cristo Signore; e negare ad essa Chiesa e ad essa Sede tutti i diritti che ella ha intorno alle cose che appartengono all’ordine esteriore. Perciocchè costoro non si vergognano di affermare che «le leggi della Chiesa non obbligano in coscienza, se non quando vengono promulgate dalla potestà civile; che gli atti e decreti dei Romani Pontefici, spettanti alla Religione e alla Chiesa, hanno bisogno della sanzione e dell’approvazione, o almeno dell’assenso del potere civile; che le Costituzioni apostoliche, colle quali son condannate le clandestine associazioni, sia che in esse si esiga, sia che non si esiga il giuramento di mantenere il segreto, e colle quali son fulminati di anatema i loro seguaci e fautori, non hanno vigore in quelle contrade dove siffatte associazioni si tollerano dal civile governo; che la scomunica inflitta dal Concilio di Trento e dai Romani Pontefici a coloro i quali invadono ed usurpano i diritti e le possessioni della Chiesa, si appoggia alla confusione dell’ordine spirituale col civile e politico, per promuovere il solo bene mondano; che la Chiesa non deve niente decretare, che possa astringere le coscienze dei fedeli, in ordine all’uso delle cose temporali; che alla Chiesa non compete