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374 | l'istoria del concilio tridentino |
soggetti, non ostante qualonque privilegio, eziandio di fondazione;
comandando alli vescovi e abbati di mandar in esecuzione immediate, e
pregando e comandando alli principi e
magistrati di assisterli, sempre che saranno ricercati.
Continuò immediate la lettura della riforma generale: nella quale, dopo esortati li vescovi alla vita esemplare e alla modestia negli apparati, mensa e vitto frugale, viene proibito:
I. Che delle rendite della Chiesa non possino far parte alli parenti e familiari, eccetto se sono poveri; estendendo quello che dei vescovi è detto a tutti li beneficiati secolari e regolari, e ancora alli cardinali.
II. Che li vescovi nel primo concilio provinciale ricevino i decreti di essa sinodo tridentina, promettino obedienza al papa, anatematizzino le eresie condannate; e l’istesso faccia ciascun vescovo che per l’avvenire sará promosso, nella prima sinodo; e tutti li beneficiati che debbono convenir in sinodo diocesana, in quella faccino il medesimo. E quelli che hanno cura dell’universitá e studi generali, operino che da quelle siano ricevuti li medesimi decreti; e li dottori insegnino conforme a quelli la fede cattolica; e di ciò ne facciano giuramento solenne in principio di ciascun anno; e quelle che sono soggette immediate al pontefice, Sua Santitá averá cura che siano reformate da’ suoi delegati in quella maniera, o come meglio li parerá.
III. Che se ben la spada della scomunica è il nervo della disciplina ecclesiastica, molto salutifero per contener gli uomini in officio, s’ha da usar con sobrietá e circonspezione, avendo imparato per esperienzia esser piú sprezzato che temuto quando si fulmina temerariamente per causa leggiera: però da altri che dal vescovo non possi esser fulminata per cose perse e rubate; il quale non si lasci indur a concederla dall’autoriá di qualsivoglia secolare, eziandio magistrato. E nelle cause giudiciali, dove si può fare l’esecuzione reale o personale, si astenga da censure; e nelle civili, spettanti in qualonque modo al fòro ecclesiastico, possino usar pene pecuniarie, eziandio contro li laici, o proceder per presa de pegni, o vero delle