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libro ottavo - capitolo xi


né sia decretata cosa alcuna nova o insolita nella chiesa senza il parer del papa.

Ventidoi capi conteneva il decreto della riforma de’ regolari, con questi particolari precetti in somma:

I. Che tutti osservino la regola della professione, e specialmente quello che appartiene alla perfezione, che sono i voti e precetti essenziali, e alla comunitá del viver e vestire.

II. Nessuno possa posseder beni stabili né mobili come propri; né li superiori possino conceder stabili, eziandio ad uso, governo o commenda; e nell’uso dei mobili non vi sia né superfluitá né mancamento.

III. Concede la sinodo a tutti i monasteri, eziandio mendicanti, eccettuati li cappuccini e li minori osservanti, di posseder beni stabili, con precetto che nelli monasteri sia stabilito il numero de’ religiosi, quanti possino esser sustentati o delle rendite o delle elemosine consuete; né per l’avvenir siano fabbricati tali luochi senza licenza de’ vescovi.

IV. Che nessun religioso senza licenza del superior suo possi andar al servizio di qualsivoglia luoco o persona, né partirsi dal suo convento, se non comandato dal suo superiore.

V. Che li vescovi abbino cura di restituir e conservare la clausura delle monache, esortando li principi e comandando alli magistrati, in pena di scomunica, a prestarli aiuto. Che le monache non possino uscir dal monastero; e in pena di scomunica nessun vi possa entrare, senza eccezione di condizione, sesso o etá, se non con licenzia. Che li monasteri delle monache fuori della mura delle cittá e castelli siano ridotti dentro.

VI. Che le elezioni si faccino per voti secreti, né siano creati titulari a questo effetto o supplita la voce degli assenti, altramente l’elezione sia nulla.

VII. Che nei monasteri di monache la superiore sia almeno di quarant’anni e di otto di professione; e dove questo non si possi, almeno sia sopra li trenta di etá e cinque di professione. Nessuna possi aver superioritá in due monasteri, e quello che sará soprastante all’elezione stia fuori delle grade.