Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. III, 1935 – BEIC 1917972.djvu/346

340 l'istoria del concilio tridentino


se questi resederanno nelle case o sotto l’obedienza, e li cappellani regi secondo la constituzione d’Innocenzo III. E le esenzioni concesse ai familiari dei cardinali non si estendino in quello che tocca alli benefici.

XII. Che alle dignitá che hanno cura d’anime non sia promossa persona minor di venticinque anni; e li arcidiaconi, dove si può, siano maestri in teologia, o vero dottori o licenziati in iure canonico; alle altre dignitá che non hanno cura non siano promossi minori di ventidue anni. Li provvisti di benefici curati fra due mesi siano tenuti far la professione della fede, e il medesimo li canonici; e nessun sia recevuto a dignitá, canonicato o porzione, se non sará ordinato dell’ordine sacro che quella ricerca, o vero in tal etá che possi riceverlo. Che nelle chiese cattedrali tutti li canonicati e porzionari siano presbiterali, diaconali o subdiaconali; e il vescovo col capitolo distribuisca quanti debbiano esser per ciascun ordine, ma in maniera che la metá almeno siano presbiterali. Esorta anco la sinodo che tutte le dignitá e la metá dei canonicati nelle chiese cattedrali e collegiate insigni debbino esser conferiti a dottori in teologia o in canonico, e nessun di essi possa star assente piú di tre mesi all’anno. Che le distribuzioni quotidiane sotto qualonque pretesto non siano date a chi non intervenirá agli uffici, e ognuno sia ubbligato far il suo ufficio in persona propria, non per sustituti.

XIII. Essendovi molte chiese cattedrali povere, nel concilio provinciale si deliberi il rimedio, e si mandi al papa, il quale provegga secondo la sua prudenzia. Alle povere chiese parrocchiali ancora il vescovo averá cura di provvedere o con l’unione di qualche beneficio non regolare, o con assignazione di primizie o decime, o per contribuzioni e collette delli parrocchiani. Non si possino unire chiese parrocchiali alli monasteri, canonicati, benefici semplici e milizie; e li uniti siano revisti dagli ordinari; e per l’avvenire le cattedrali che ducati mille, e le parrocchiali che ducati cento non eccedono, non siano gravate di pensioni o reservazioni de frutti. Dove le parrocchiali non hanno certi confini, ma li sacra-