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334 l'istoria del concilio tridentino


generale. E per fine della sessione fu letto il decreto di intimazione della seguente per li 9 decembre, con potestá di abbreviarla, esplicando che s’averebbe trattato del sesto capo, differito per allora, e degli altri capi di riforma esibiti, e d’altre cose pertinenti a quella; aggiongendo che, se parerá opportuno e il tempo lo comporterá, si potrá trattar di alcuni dogmi, come saranno proposti al suo tempo nelle congregazioni.

La dottrina del sacramento del matrimonio conteneva: che Adamo prononciò il legame del matrimonio esser perpetuo, e che due sole persone possono esser congionte con quello: cosa che fu dichiarata piú apertamente da Cristo, il qual anco con la sua passione ha meritato la grazia per confermarlo e santificar quelli che si congiongono. Il che è accennato da san Paolo, quando disse «quello esser gran sacramento in Cristo e nella Chiesa». Laonde, eccedendo il matrimonio nella legge evangelica li vecchi maritaggi in questo di piú, che è la grazia, meritamente è numerato per uno delli sacramenti della nuova legge. Onde la sinodo, condannando le eresie in questa materia, statuisce li anatematismi:

I. Contra chi dirá che il matrimonio non sia uno delli setti sacramenti, instituito da Cristo, e non conferisca la grazia;

II. Che sia lecito alli cristiani aver piú mogli insieme, e questo non esser proibito da alcuna legge divina;

III. Che li soli gradi di consanguinitá e affinitá espressi nel Levitico possono annullar il matrimonio, e che la Chiesa non possi aggiongerne altri né dispensar in alcuno di quelli;

IV. Che la Chiesa non possi statuir impedimenti, o aver fallato nel statuirne;

V. Che uno delli coniugati possi scioglier il matrimonio per eresia, per molesta conversazione, o volontaria absenza dell’altro;

VI. Che non si sciolga il legittimo matrimonio non consumato per la solenne professione religiosa;

VII. Che la Chiesa abbia fallato, insegnando che per l’adulterio non può esser disciolto il legame matrimoniale;