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312 l'istoria del concilio tridentino


intervengono ad imponer sussidi, cosí a’ laici come ecclesiastici, contra gl’infedeli, o per altre urgentissime necessitá.

X. Non possino metter mano nelli beni ecclesiastici, mobili e immobili, vassalli, decime e altre ragioni, né meno nei beni delle comunitá o dei privati, sopra quali la Chiesa ha qualche ragione; né affittar pascoli o erbaggi che nascono nei terreni e possessioni della Chiesa.

XI. Che le lettere, sentenzie e citazioni dei giudici ecclesiastici, specialmente della corte di Roma, subito esibite, senza eccezione siano intimate, pubblicate ed eseguite; né cosí di questo come di pigliar possesso delli benefici s’abbia da ricercar consenso o licenzia, che si chiama Exequatur o veramente Placet, o con qualsivoglia altro nome, eziandio sotto pretesto di ovviare alle falsitá e violenzie, eccetto nelle fortezze e in quei benefici dove li principi sono riconosciuti per ragion del temporale. E se vi sará dubbio o della falsitá delle lettere o di qualche gran scandolo e tumulto, possi il vescovo, come delegato apostolico, statuir quello che sará di bisogno.

XII. Non possino li principi e magistrati alloggiar li suoi ufficiali, familiari, soldati, cavalli, cani nelle case o monasteri de ecclesiastici, né cavar da loro alcuna cosa per vitto o per il transito.

XIII. E se alcun regno, provincia o luoco pretenderá non essere tenuto ad alcuna delle suddette cose, in virtú di privilegi della sede apostolica che siano in attual osservanza, li privilegi debbino esser esibiti al pontefice fra un anno dopo il fine del concilio, quali siano da lui confirmati secondo il merito dei regni o provincie; e finito l’anno, se non saranno esibiti, s’intendino di nessun vigore.

E per epilogo era un’ammonizione a tutti i principi di aver in venerazione le cose che sono di ragione ecclesiastica, come peculiari di Dio, e non le lasciar offendere dagli altri, innovando tutte le constituzioni de’ sommi pontefici e sacri canoni in favor dell’immunitá ecclesiastica, comandando, sotto pena di anatema, che né direttamente né indirettamente