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libro ottavo - capitolo iv


intendeva il concilio per la potestá di ritener li peccati secondo il senso suo, la qual era fatta una parte dell’autoritá sacerdotale, avendo dichiarato come intendesse l’altra, cioè rimetter li peccati. Fu da altri ancora letto con ammirazione la dechiarazione fatta che gli ordini inferiori non fossero salvo che gradi alli superiori, e tutti al sacerdozio, apparendo chiaro per la lezione dell’antica istoria ecclesiastica che li ordinati ad un carico o ministerio erano per ordinario perpetuamente trattenuti in quello; ed era cosa accidentale e di rara contingenzia, e usurpata per sola ragion di necessitá o grand’utilitá, simil transazione e ascesa a grado piú alto. Delli sette diaconi instituiti dagli apostoli nessun esser passato ad altro grado; e nella medesima chiesa romana, nell’antichitá li diaconi attendendo alle «confessioni» dei martiri, non si vede che passassero ai titoli presbiterali. Esser descritta l’ordinazione di sant’Ambrosio in vescovo, di san Gerolemo e di sant’Agostino e di san Paulino in preti, e di san Gregorio Magno in diacono, senza che fossero passati per altri gradi. Non esser da biasmar il modo nelli tempi posteriori introdotto; ma parer maraviglia il portarlo come cosa sempre usata, constando manifestamente il contrario.

Era giudicato molto specioso il decreto che li ministeri degli ordini dal diaconato sino all’ostiariato non fossero esercitati se non dalli promossi all’ordine proprio di quelli; ma pareva cosa assai difficile da osservare che in nessuna chiesa potessero esser sonate le campane o serrate e aperte le porte se non da ostiari ordinari, né meno accese le lampade e candele se non da accoliti, li quali esercitassero quei carichi manuali a fine di pervenire al sacerdozio; e pareva un poco di contradizione l’aver assolutamente determinato che quei ministeri non fossero esercitati se non da persone ordinate, e poi comandato alli prelati che li restituissero in quanto si potesse farlo con comoditá; poiché, servando il decreto assoluto, è ben necessario che, dove non si possino aver persone ordinate per l’esercizio delle fonzioni, si resti senza esercitarle; e se possono esser esercitate senza ordini, mancando il comodo, si