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libro ottavo - capitolo iv


contra li non residenti sotto Paulo III, e il peccato mortale, non possi con buona conscienzia goder li frutti per la rata del tempo; decretando le medesime cose di tutti gli altri che hanno cura d’anime, li quali, quando con licenzia del vescovo si assenteranno, debbino sustituir un vicario idoneo approvato dal vescovo, con la debita mercede. E che quel decreto, insieme con l’altro sotto Paulo III, siano pubblicati nei concili provinciali e diocesani.

Degli altri capi spettanti agli ordini, che il decreto conteneva, il II era: che qualonque tiene vescovato, sotto qual si voglia titolo, eziandio li cardinali, non ricevendo la consecrazione fra tre mesi, perdino li frutti; e differendo oltre tre altri, siano privati del beneficio; e che la consecrazione, quando si fará fuori della corte romana, si celebri nella propria chiesa, o veramente nella provincia, quando vi sia il comodo.

III. Che li vescovi celebrino le ordinazioni in propria persona; e quando siano impediti d’infirmitá, non mandino li sudditi per esser ordinati da altro vescovo, se non esaminati e approvati da loro.

IV. Che la prima tonsura non si dia se non a chi è confirmato e abbia imparato li principi della fede, sappia leggere e scrivere, ed elegga la vita clericale per servizio di Dio, non per fuggir il giudicio secolare.

V. Agli ordini minori chi doverá esser promosso, abbia testimonio dal parroco e dal maestro di scola; e dal vescovo sia commesso che li loro nomi siano proposti pubblicamente in chiesa, e sia fatta inquisizione del nascimento, etá, costumi e vita loro.

VI. Che nessun possi aver beneficio ecclesiastico inanzi il quattordicesimo anno, né goder l’esenzione del fòro, se non abbia beneficio ecclesiastico, o, portando l’abito e tonsura, non servi a qualche chiesa per commissione del vescovo, o abiti nel seminario o in scola o vero universitá con licenza del vescovo. E intorno a’ chierici maritati, si osservi la constituzione di Bonifacio VIII, con condizione che quelli