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libro settimo - capitolo x


Chiesa mai concesse che li sacerdoti si potessero maritare; e che questo s’ha per tradizione apostolica, e non per ragion del voto, né per alcuna constituzione ecclesiastica; e però che conveniva dannar per eretici assolutamente tutti quelli che dicevano esser lecito ai sacerdoti maritarsi, senza restringersi agli occidentali, e senza far menzione né di voto né di legge nella Chiesa: e questi non concedevano che si potesse per causa alcuna dispensare li sacerdoti al matrimonio. Altri, dicendo che il matrimonio era vietato a due sorti di persone, e per due diverse cause: alli chierici secolari per l’ordine sacro, per legge ecclesiastica, e alli regolari per il voto solenne; che la proibizione del matrimonio per constituzione della Chiesa può esser dal pontefice levata, e restando anco quella in piedi, il pontefice può dispensarvi, allegavano gli esempi delli dispensati e l’uso dell’antichitá, che se un sacerdote si maritava, non separavano il matrimonio, ma solo lo rimovevano dal ministerio; il che fu continuamente osservato sino al tempo d’Innocenzo II, quale primo di tutti li pontefici ordinò che quel matrimonio s’avesse per nullo. Ma per quel che tocca li ubbligati alla continenzia per voto solenne, essendo questo de iure divino, dicevano non poter il pontefice dispensarvi. Allegavano in ciò il luoco d’Innocenzo III, il quale affermò che l’osservazione della castitá e l’abdicazione della proprietá sono cosí aderenti agli ossi de’ monaci, che manco il sommo pontefice può dispensarci; soggiongendo appresso l’opinione di san Tomaso e d’altri dottori, li quali asseriscono che il voto solenne è una consecrazione dell’uomo a Dio: e non potendo alcun fare che la cosa consecrata possi ritornar agli usi umani, non può parimente fare che il monaco possi ritornare all’uso del matrimonio; e che tutti li scrittori cattolici condannano de eresia Lutero e li seguaci, per aver detto che il monacato è invenzione umana; e asseriscono che sia di tradizione apostolica, a che diametralmente repugna il dire che il pontefice possi dispensare.

Altri defendevano che anco con questi poteva il pontefice

dispensare, e si maravegliavano di quelli che, concedendo la


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