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libro settimo - capitolo ix


lasciarsi sopraprendere sprovvistamente; anzi per questa medesima causa fece rinnovare con tutti li principi italiani il negozio di collegarsi insieme alla difesa della religione.

Proseguendosi le congregazioni, nella prima classe furono li teologi tutti concordi in condannare il primo articolo, e tutte le parti sue come eretiche; e nel secondo parimente, in dire li matrimoni secreti esser veri matrimoni. Vi fu però la differenzia di sopra narrata tra il Salmerone e il decano parigino, se la Chiesa avesse facoltá di farli irriti. Quelli che tal potestá negavano, si valevano di quel fondamento che in ogni sacramento sono essenziali la materia, la forma, il ministro e il recipiente; in che, come cose instituite da Dio, non vi è alcuna potestá ecclesiastica. Dicevano che, avendo dechiarato il concilio fiorentino il solo consenso de’ contraenti esser necessario al matrimonio, chi vi aggiongesse l’esser pubblico per condizione necessaria, inferirebbe che il solo consenso non bastasse, e che il concilio fiorentino avesse mancato d’una dechiarazione necessaria. Che Cristo generalmente aveva detto del matrimonio: «non poter l’uomo separar quello che da Dio è congionto», comprendendo e la pubblica e la secreta congionzione. Che nei sacramenti non si debbia asserir alcuna cosa senza autoritá della Scrittura o della tradizione; ma né per l’una né per l’altra si ha che la Chiesa abbia questa autoritá; anzi in contrario per tradizione si ha che ella non l’abbia, poiché le Chiese in ogni nazione e per tutto il mondo sono state uniformi in non pretendervi potestá. In contrario si diceva esser cosa chiara che la Chiesa ha autoritá d’inabilitar le persone a contraer matrimonio, perché molti gradi di consanguinitá e di affinitá sono impedimenti posti per legge ecclesiastica; e parimente l’impedimento del voto solenne è introdotto per legge pontificia: adunque anco la secretezza si può aggiongere appresso questi altri impedimenti con la medesima autoritá. Per l’altra parte era risposto che la proibizione per ragion di parentela è de iure divino, sí come san Gregorio e molti altri pontefici successori hanno terminato che non può esser contratto matrimonio tra doi sin tanto che si