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libro settimo - capitolo vii


a richiedere l’esecuzione di tante promesse fatte dal papa e dalli legati, si poteva sperar di ottenere. Tutti consentirono; ma quando si venne al li particolari, si trovarono tanto differenti, che non poterono convenir se non nel generale di addimandar riforma: onde si risolvè che Praga nel dir il suo voto la richiedesse per nome di tutti. E cosí fece.

E in materia della residenza con poche parole disse che bastava levar alli prelati li trattenimenti che godono in corte di Roma e in quelle degli altri principi, e ogni decreto sará bastante. Il parer dell’arcivescovo d’Otranto fu che bastasse il decreto dell’istesso concilio fatto sotto Paulo III, aggiongendovi solo la bolla del pontefice data del 1560 a’ 4 settembre. Altri appresso a quella bolla ricercarono anco che fosse fatta espressione delle cause dell’assenzia che la sinodo ha per legittime, essendo questo il punto sopra il qual può nascer maggior difficoltá. La sostanza della bolla nominata da Otranto conteneva un precetto della residenza personale sotto le medesme pene dal concilio dechiarate, e quattro grazie alli residenti: cioè che non possino esser citati alla corte, se non per commissione segnata dal papa; che siano esenti da ogni imposizione ordinaria ed estraordinaria, eziandio a petizione de’ prencipi imposta; che possino esercitar giurisdizione contra ogni chierico secolare esente, e regolare abitante fuori del claustro; che non si possi appellar dalle loro sentenzie, se non dalla difinitiva. Altri si contentavano del decreto proposto dalli legati, ma con qualche alterazione, tutte accomodate alli propri rispetti, che erano tanti quante le persone. Altri ancora fecero instanzia che fusse dechiarata de iure divino: e una quarta opinione fu anco che, quantunque sia de iure divino, non è ispediente farne dechiarazione.

Congregò il cardinale di Lorena li teologi francesi per disputare sopra questo punto; li quali tutti uniformi conclusero che fosse de iure divino. E il vescovo di Angers fu il primo tra li francesi a dir il parer suo in quella sentenzia, e cosí fu seguito dagli altri. Ma nelle congregazioni generali della sinodo usavano li prelati incredibil longhezza; di che si