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libro sesto - capitolo x 503


de secolari, essendo cosa chiara che il titolo di opera pia non dá ragione alcuna al prete, che ogni cristiano a suo arbitrio può applicare la roba sua a quella pia opera che gli piace, senza che l’ecclesiastico li possi impor legge alcuna; altrimenti sarebbe ben un’estrema servitú del povero laico, se non potesse fare se non quel bene che al prete pare. Dannavano anco alcuni per questo medesmo rispetto il capo VI, dove obliquamente è attribuita al clero la commutazione delle ultime volontá, con prescriver come e quando si possino commutare: dicevano esser abuso intollerabile, essendo chiaro che li testamenti hanno il loro vigore dalla legge civile, e da quella sola possono esser mutati: e se alcuno volesse che il vigor venisse dalla legge naturale, tanto meno li preti possono averci sopra autoritá, perché di quella legge ancora, dove è dispensabile, non può esser dispensatore se non chi tiene maestá nella repubblica, o ver li ministri di quella: ma li ministri di Cristo doversi raccordare che san Paulo non gli ha dato amministrazione se non dei misteri di Dio. E se qualche repubblica ha dato la cura dei testamenti alli suoi prelati, in questo sono giudici non spirituali, ma temporali, e debbono ricever le leggi da governarsi in ciò non dalli concili, ma dalla maestá che regge la repubblica, non operando qui come ministri di Cristo, ma come stati, membra o braccio della repubblica mondana, secondo che con diversi nomi sono chiamati e intervengono nel li pubblici governi.

Ma non era meno notato il quinto capo in materia delle dispense. Imperocché essendo cosa certa che nelli vecchi tempi ogni dispensa era amministrata dalli pastori nelle proprie chiese, e poi in successo li pontefici romani hanno riservato a loro medesimi alcune cose principali (potrebbe alcun dire con buon fondamento, acciò le cose importanti non fossero maneggiate da qualche persona inetta; se ben veramente è molto forte la ragione in contrario dal vescovo di Cinquechiese detta di sopra), nondimeno, poiché il concilio decreta che le dispense siano commesse agli ordinari, a’ quali appartenerebbono cessando le reserve, a che può servire il