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496 l'istoria del concilio di trento


Il decreto della riforma comprendeva undici capi:

I. Che tutti li decreti de’ pontefici e concili, spettanti alla vita e onestá dei chierici, per l’avvenire siano osservati sotto le medesime e ancora maggiori pene ad arbitrio dell’ordinario, e siano restituiti in uso quelli che in dissuetudine sono andati.

II. Che non sia provvisto alli vescovati se non persona che, oltra le qualitá requisite dai sacri canoni, sia sei mesi inanzi in ordine sacro; e se di tutte le qualitá debite non vi sará notizia in corte, si pigli informazioni dai nonci, dall’ordinario, o vero dalli ordinari vicini. Che sia maestro, dottore o licenziato in teologia o in legge canonica, o vero dechiarato idoneo ad insegnare per pubblico testimonio d’un’accademia: e li regolari abbiano simil fede dai superiori della religion sua, e li processi o testificazioni siano gratuitamente prestate.

III. Che li vescovi possino convertir la terza parte delle entrate delle chiese cattedrali e collegiate in distribuzioni quotidiane, le qual però non siano perdute da quelle dignitá che, non avendo giurisdizione o altro ufficio, faranno residenzia in chiesa parrocchiale unita, esistente fuori della cittá.

IV. Che nessun abbia voto in capitolo, se non sia ordinato suddiacono; e per l’avvenire chi ottenirá beneficio, al qual sia annesso qualche carico, fra un anno sia obbligato ricever l’ordine, per poterlo esercitare.

V. Che le commissioni di dispense fuori della corte romana siano indrizzate agli ordinari, e le graziose non abbiano effetto sin che dai vescovi, come delegati, sia conosciuto che sono ben impetrate.

VI. Che le commutazioni de’ testamenti non siano eseguite sin che li vescovi, come delegati, non averanno conosciuto che siano impetrate con espressione della veritá.

VII. Che li giudici superiori, nell’ammetter le appellazioni e conceder inibizioni, osservino la costituzione d’Innocenzo IV, nel capitolo Romana.

VIII. Che li vescovi, come delegati, siano esecutori delle disposizioni pie, cosí testamentarie come de’ viventi; possino visitar li ospitali e collegi e confraternitá de laici, eziandio